La sana collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica, promossa nell’Accordo del 1984, ha prodotto effetti anche in ordine al riconoscimento giuridico statale dell’associazionismo ecclesiale. In particolare la legge 222/85 menziona non solo le associazioni pubbliche di fedeli, quali possibili enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ma prevede che anche le associazioni private, così come le confraternite e i terzi ordini, possano essere civilmente riconoscibili, sia pure con un preciso profilo di specialità. Le associazioni canoniche pubbliche sono considerate enti ecclesiastici capaci, nel rispetto delle condizioni concordate, di essere riconosciute civilmente. Dalle norme patrizie emerge che l’ecclesiasticità degli enti non viene fatta dipendere esclusivamente nel collegamento necessario con la Chiesa cattolica, ma dall’ attività che di fatto viene svolta, richiesta come concreta espressione operativa dei fini di religione o di culto costitutivi ed essenziali. Ad ulteriore prova di ciò si ribadisce che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono liberi di svolgere attività diverse da quelle per le quali ottengono il riconoscimento civile, assoggettando, però, queste attività diverse al diritto comune. Diversa è la posizione delle associazioni di fedeli. Tali associazioni si pongono in un livello intermedio rispetto alle persone giuridiche private e agli enti ecclesiastici; la loro specificità sta nel collegamento organico con l’istituzione ecclesiastica. Il loro riconoscimento come persone giuridiche private, disciplinate ‘in conformità del diritto comune’ e sottoposte alla normativa statale, tanto nella fase costitutiva, quanto nell’attività permanente, prevede, tuttavia, l’intervento dell’autorità ecclesiastica nella guida e nella vigilanza sia in relazione al ‘collegamento’, sia allo svolgimento delle attività statutarie. Si assicurano così ai cittadini-fedeli strumenti utili al pieno soddisfacimento delle loro esigenze religiose, senza rinunciare ai controlli previsti dalle disposizioni civili sulle persone giuridiche.

Gli articoli 9 e 10 della legge 222/85: piani paralleli per diverse tipologie giuridiche di associazioni cattoliche

FABBRI, ALBERTO
2007

Abstract

La sana collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica, promossa nell’Accordo del 1984, ha prodotto effetti anche in ordine al riconoscimento giuridico statale dell’associazionismo ecclesiale. In particolare la legge 222/85 menziona non solo le associazioni pubbliche di fedeli, quali possibili enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ma prevede che anche le associazioni private, così come le confraternite e i terzi ordini, possano essere civilmente riconoscibili, sia pure con un preciso profilo di specialità. Le associazioni canoniche pubbliche sono considerate enti ecclesiastici capaci, nel rispetto delle condizioni concordate, di essere riconosciute civilmente. Dalle norme patrizie emerge che l’ecclesiasticità degli enti non viene fatta dipendere esclusivamente nel collegamento necessario con la Chiesa cattolica, ma dall’ attività che di fatto viene svolta, richiesta come concreta espressione operativa dei fini di religione o di culto costitutivi ed essenziali. Ad ulteriore prova di ciò si ribadisce che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono liberi di svolgere attività diverse da quelle per le quali ottengono il riconoscimento civile, assoggettando, però, queste attività diverse al diritto comune. Diversa è la posizione delle associazioni di fedeli. Tali associazioni si pongono in un livello intermedio rispetto alle persone giuridiche private e agli enti ecclesiastici; la loro specificità sta nel collegamento organico con l’istituzione ecclesiastica. Il loro riconoscimento come persone giuridiche private, disciplinate ‘in conformità del diritto comune’ e sottoposte alla normativa statale, tanto nella fase costitutiva, quanto nell’attività permanente, prevede, tuttavia, l’intervento dell’autorità ecclesiastica nella guida e nella vigilanza sia in relazione al ‘collegamento’, sia allo svolgimento delle attività statutarie. Si assicurano così ai cittadini-fedeli strumenti utili al pieno soddisfacimento delle loro esigenze religiose, senza rinunciare ai controlli previsti dalle disposizioni civili sulle persone giuridiche.
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