Se si guarda alle definizioni della iurisdictio così come le si rilevano dai testi dei glossatori e dei primi commentatori, si vede come elemento centrale di simili definizioni sia il riferimento alla necessitas, che ne costituisce un connotato essenziale: si prenda ad esempio la definizione, per più versi paradigmatica, di Rogerio, un maestro apparrtenente alla terza generazione della Scuola di Bologna, che tramanda questo concetto: «Iurisdictio est munus iniunctum publica auctoritate, cum necessitate dicendi, tuendi iuris uel statuende equitatis». Alla necessitas, al contrario non fanno riferimento le definizioni attribuite al Piacentino e a Pillio da Medicina: un’omissione che costituisce motivo di grande interesse Se si vuole comprendere con un grado di approssimazione il più elevato possibile cosa sia la iurisdictio, vale a dire la struttura del potere pubblico nell’esperienza di ius commune, che, in quanto tale, si contrappone alla idea e alla struttura della sovranità e dello Stato, occorre cercare di raggiungere un grado sufficientemente corretto ed esaustivo cosa sia questa necessitas, che connota la potestas di cui è investito il giusdicente, ossia la figura che della iurisdictio, nelle sue varie forme, articolazioni e graduazioni, è titolare. L’indagine, quindi, parte dal concetto relativo che il termine ha nell’antichità classica e negli autori del pensiero filosofico, per giungere al pensiero di un intellettuale che costituisce una figura di sicuro riferimento nell’età di mezzo, qual fu Tommaso d’Aquino. Una volta acquisita la dimensione semantica di necessitas nel linguaggio degli uomini di cultura dell’età di diritto comune, l’indagine si rivolge a identificare i vari significati del termine nella Compilazione giustinianea, quale base normativa della dottrina di ius commune dalla quale il discorso, con riferimento alla iurisdictio, ha preso l’avvio. Risulta così acquisita almeno una accezione che può interessare il tema in questione, e cioè che alla necessitas è connessa l’idea dell’investitura di un potere che non è attribuito nell’interesse del titolare, ma, al contrario, deve essere indirizzato al bene comune. In realtà, la locuzione “necessitas iurisdictionis”, risulta appartenere al lessico della compilazione giustinianea, e si può forse concludere che è da tale locuzione che la scienza bolognese—nel segmento che va da Irnerio ad Accursio, alternativo a quello che unisce il Piacentino a Pillio da Medicina—trae il materiale terminologico con il quale costruisce la sua definizione della iurisdictio. Quindi le versioni del Piacentino e di Pillio costituiscono un dato problematico: La loro, è una posizione antiaristotelica? è antiscolastica? e, se sì, cosa vuol dire? di cosa è sintomo? verso quali esiti poteva essere rivolta? Difficile rispondere. Certamente quella dei due giuristi per così dire dissidenti è una linea assolutamente originale, che nel sostituire alla necessitas concetti quali la licentia e la facultas non sembra tenere in alcun conto del materiale approntato dai libri legales. Ma è probabile che la loro configurazione delle cose si rifletta sul problema della responsabilità del giusdicente, sul quale tema occorre rinviare ad altre indagini.

Per una semantica della necessitas in alcuni testi giuridici di ius commune

CRESCENZI, VICTOR
2008

Abstract

Se si guarda alle definizioni della iurisdictio così come le si rilevano dai testi dei glossatori e dei primi commentatori, si vede come elemento centrale di simili definizioni sia il riferimento alla necessitas, che ne costituisce un connotato essenziale: si prenda ad esempio la definizione, per più versi paradigmatica, di Rogerio, un maestro apparrtenente alla terza generazione della Scuola di Bologna, che tramanda questo concetto: «Iurisdictio est munus iniunctum publica auctoritate, cum necessitate dicendi, tuendi iuris uel statuende equitatis». Alla necessitas, al contrario non fanno riferimento le definizioni attribuite al Piacentino e a Pillio da Medicina: un’omissione che costituisce motivo di grande interesse Se si vuole comprendere con un grado di approssimazione il più elevato possibile cosa sia la iurisdictio, vale a dire la struttura del potere pubblico nell’esperienza di ius commune, che, in quanto tale, si contrappone alla idea e alla struttura della sovranità e dello Stato, occorre cercare di raggiungere un grado sufficientemente corretto ed esaustivo cosa sia questa necessitas, che connota la potestas di cui è investito il giusdicente, ossia la figura che della iurisdictio, nelle sue varie forme, articolazioni e graduazioni, è titolare. L’indagine, quindi, parte dal concetto relativo che il termine ha nell’antichità classica e negli autori del pensiero filosofico, per giungere al pensiero di un intellettuale che costituisce una figura di sicuro riferimento nell’età di mezzo, qual fu Tommaso d’Aquino. Una volta acquisita la dimensione semantica di necessitas nel linguaggio degli uomini di cultura dell’età di diritto comune, l’indagine si rivolge a identificare i vari significati del termine nella Compilazione giustinianea, quale base normativa della dottrina di ius commune dalla quale il discorso, con riferimento alla iurisdictio, ha preso l’avvio. Risulta così acquisita almeno una accezione che può interessare il tema in questione, e cioè che alla necessitas è connessa l’idea dell’investitura di un potere che non è attribuito nell’interesse del titolare, ma, al contrario, deve essere indirizzato al bene comune. In realtà, la locuzione “necessitas iurisdictionis”, risulta appartenere al lessico della compilazione giustinianea, e si può forse concludere che è da tale locuzione che la scienza bolognese—nel segmento che va da Irnerio ad Accursio, alternativo a quello che unisce il Piacentino a Pillio da Medicina—trae il materiale terminologico con il quale costruisce la sua definizione della iurisdictio. Quindi le versioni del Piacentino e di Pillio costituiscono un dato problematico: La loro, è una posizione antiaristotelica? è antiscolastica? e, se sì, cosa vuol dire? di cosa è sintomo? verso quali esiti poteva essere rivolta? Difficile rispondere. Certamente quella dei due giuristi per così dire dissidenti è una linea assolutamente originale, che nel sostituire alla necessitas concetti quali la licentia e la facultas non sembra tenere in alcun conto del materiale approntato dai libri legales. Ma è probabile che la loro configurazione delle cose si rifletta sul problema della responsabilità del giusdicente, sul quale tema occorre rinviare ad altre indagini.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/1888212
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