Abstract Alessandro Bondi, Il signore degli aggiotaggi in Hassemer –Kempf-­‐Moccia, In dubio pro libertate, Festschrift für Klaus Volk zum 65. Geburtstag, Verlag C.H.Beck München, 2009, 77-­‐ 92 Il nome. L’Aggiotaggio del codice penale ha una storia che lo usa, ma non un nome che sempre usa. Tutti lo chiamano «Aggiotaggio», tranne il legislatore. Bisognerà arrivare alla fattispecie bancaria per ritrovare la parola in norma (138 t.u.b.). Prima si erano usate perifrasi che, pitturato il «Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio» (art. 501 cp.), si erano dedicate con belligerante spirito alle «Manovre» fossero esse «fraudolente sui titoli delle società» (art. 2628 c.c. v.f.) o «speculative su merci» (art. 501-­‐ bis c.p.). Un lungo silenzio per trovare le banche interessate alla parola Aggiotaggio (art. 138 t.u.b.) che in gloria del codice civile finisce per raccogliere sotto questo nome quanto finora distinto per società, banche e strumenti finanziari (art. 2637 c.c. v.f.). Una gloria al solito effimera perché, già nel 2005, l’Aggiotaggio è in metamorfosi descrittiva verso un nome che commina pene e sanzioni amministrative a quanto rappresenta una «Manipolazione del mercato» (artt. 185, 187-­‐ter t.u.f.). L’aggio. Non che il nome fosse un granché. Non si era mai capito bene che cosa fosse quest’«aggio» che dal rinascimentale fiorentino passava al francese «tage», per designare sia il profitto di un’operazione economica sia l’importo spettante agli esattori nella riscossione dei tributi. Tacciato di Aggiotaggio o di Manipolazione del mercato il fatto ha però sempre mostrato la sua virulenza, sì da venire costantemente rincorso nel tempo con una qualche forma di reato. Nondimeno, un nome che meglio descrive non è necessariamente un nome migliore, se non segnala all’interprete qualcosa di diverso rispetto a quel che la tradizione normativa e la prassi hanno finora inteso. Il confronto europeo. La risposta italiana, dettata con altra voce dall’Europa, ha estrapolato dal neonato Aggiotaggio la fattispecie di Manipolazione del mercato (cfr l. 18.4.2005 n. 62 e dir. 2003/6/CE). Dopo ne ha moltiplicato le sanzioni insieme alle perplessità concorsuali (art. 39 co. 1 e 3 l. l. 28.12. 2005 n. 262). Il risultato è un doppio di tutto: doppio sistema normativo, penale ed extrapenale con funzione invertita ossia sussidiaria al penale; doppio sistema penale dedicato all’Aggiotaggio, nel codice penale e soprattutto al suo esterno; doppia ripartizione normativa, di quel che non è del codice penale, tra il codice civile e il testo unico in materia finanziaria. I risultati cercano un’identità e trovano personalità multiple. La tutela dell’informazione sul mercato. Guardando le due torri del sistema-­‐ codice ed extracodice penale-­‐ si è tentato di capire meglio le norme che hanno rincorso e negato il delitto di Aggiotaggio. Con la Manipolazione del mercato il legislatore ha dato un nome nuovo a una fattispecie antica. Compagna nei fatti e nella formazione del più anglofono insider trading, viene ripresa dalla norma italiana che riguarda strumenti finanziari quotati o per i quali è stata richiesta la negoziazione in un mercato regolamentato, con la giusta preoccupazione di considerare un fenomeno unito dalla comunanza dell’oggetto di cui si abusa col privilegio della sua conoscenza o con la falsità della sua propalazione: l’informazione. Le ragioni per valorizzare il codice penale. Ma se l’informazione è mezzo per la credibilità funzionale del mercato, per sé stessa e per quanto la tutela dell’informazione ormai rappresenta nella società, si potrebbe pensare a un suo posto nel codice penale che valorizzi la fattispecie prigioniera contenuta nell’art. 501 c.p. E le ragioni per valorizzare il codice penale sono molte: il suo essere un luogo unitario, un misuratore di disvalore, un punto di riferimento nel frazionamento normativo. Di un mondo complesso, il codice può offrire una semplificazione e un messaggio comunicabile ai suoi destinatari. Conferme nella storia, e radici comuni, provano che l’Aggiotaggio si è parcellizzato più per rispondere alle manchevolezze delle fattispecie precedenti che per offrire una disciplina specifica a fatti incoercibili sotto una fattispecie unitaria, e questo anche quando la tensione codicistica di un Regime riuscì a generare cinque codici e numerosi corpi normativi unitari. Così è stato per il dolo, per gli artifici, per le simulazioni, per le idoneità richieste nel tempo alle condotte dei vari Aggiotaggi. Lo sforzo di riportare a unità è mancato. Il frazionamento ha prevalso in nome di una legittima esigenza di specializzazione della tutela che, però, ha smesso di porsi domande circa la sua necessità e si è presentata indifesa al confronto tra sistemi. Quanto possa essere attribuito a un sistema codicistico penale, quanto a un sistema extracodicistico penale con la variante extracodicistica non penale è questione di cui si è persa consapevolezza. Ma senza questa consapevolezza è difficile disquisire su una fattispecie unica; difficile confrontarsi sul ruolo delle autorità di controllo che, in specie tra Superconsob e mini Banca d’Italia, aprono spazi giornalistici e poca riflessione scientifica su organi che non sono più giudiziario ma nemmeno esecutivo o legislativo. Insomma, è richiesta riflessione scientifica, urgente quanto curata, perché in balia della sovranità della politica non possono rimanere i principi su cui si fondano i sistemi, in particolare non quando si tratta di politica dell’emergenza con rappresentatività limitata da leggi elettorali senza preferenze. Aspettando altri strumenti di analisi, col meglio della tradizione normativa. Se proprio si dovrà ancora scrivere di Aggiotaggi, sarebbe allora felice che fosse di uno: di un solo Aggiotaggio per tutti. Partendo dalla Costituzione, considerando la centralità del codice fino a prova contraria, dialogando senza servilismo o arroganza con l’Europa, considerando quel che al diritto amministrativo è destinato anche in virtù di studio capace di distinguere la differenza tra ciò che è efficiente, perché capace di eseguire un compito col maggior risparmio di mezzi, da ciò che invece è efficace, perché in grado di raggiungere col maggior risparmio di risorse lo scopo cui gli stessi compiti sono preordinati. In tal caso, ci sarà dottrina capace di offrire cose serventi alla vita senza mai dimenticare la funzione del diritto e dell’economia.

Il signore degli aggiotaggi

BONDI, ALESSANDRO
2009

Abstract

Abstract Alessandro Bondi, Il signore degli aggiotaggi in Hassemer –Kempf-­‐Moccia, In dubio pro libertate, Festschrift für Klaus Volk zum 65. Geburtstag, Verlag C.H.Beck München, 2009, 77-­‐ 92 Il nome. L’Aggiotaggio del codice penale ha una storia che lo usa, ma non un nome che sempre usa. Tutti lo chiamano «Aggiotaggio», tranne il legislatore. Bisognerà arrivare alla fattispecie bancaria per ritrovare la parola in norma (138 t.u.b.). Prima si erano usate perifrasi che, pitturato il «Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio» (art. 501 cp.), si erano dedicate con belligerante spirito alle «Manovre» fossero esse «fraudolente sui titoli delle società» (art. 2628 c.c. v.f.) o «speculative su merci» (art. 501-­‐ bis c.p.). Un lungo silenzio per trovare le banche interessate alla parola Aggiotaggio (art. 138 t.u.b.) che in gloria del codice civile finisce per raccogliere sotto questo nome quanto finora distinto per società, banche e strumenti finanziari (art. 2637 c.c. v.f.). Una gloria al solito effimera perché, già nel 2005, l’Aggiotaggio è in metamorfosi descrittiva verso un nome che commina pene e sanzioni amministrative a quanto rappresenta una «Manipolazione del mercato» (artt. 185, 187-­‐ter t.u.f.). L’aggio. Non che il nome fosse un granché. Non si era mai capito bene che cosa fosse quest’«aggio» che dal rinascimentale fiorentino passava al francese «tage», per designare sia il profitto di un’operazione economica sia l’importo spettante agli esattori nella riscossione dei tributi. Tacciato di Aggiotaggio o di Manipolazione del mercato il fatto ha però sempre mostrato la sua virulenza, sì da venire costantemente rincorso nel tempo con una qualche forma di reato. Nondimeno, un nome che meglio descrive non è necessariamente un nome migliore, se non segnala all’interprete qualcosa di diverso rispetto a quel che la tradizione normativa e la prassi hanno finora inteso. Il confronto europeo. La risposta italiana, dettata con altra voce dall’Europa, ha estrapolato dal neonato Aggiotaggio la fattispecie di Manipolazione del mercato (cfr l. 18.4.2005 n. 62 e dir. 2003/6/CE). Dopo ne ha moltiplicato le sanzioni insieme alle perplessità concorsuali (art. 39 co. 1 e 3 l. l. 28.12. 2005 n. 262). Il risultato è un doppio di tutto: doppio sistema normativo, penale ed extrapenale con funzione invertita ossia sussidiaria al penale; doppio sistema penale dedicato all’Aggiotaggio, nel codice penale e soprattutto al suo esterno; doppia ripartizione normativa, di quel che non è del codice penale, tra il codice civile e il testo unico in materia finanziaria. I risultati cercano un’identità e trovano personalità multiple. La tutela dell’informazione sul mercato. Guardando le due torri del sistema-­‐ codice ed extracodice penale-­‐ si è tentato di capire meglio le norme che hanno rincorso e negato il delitto di Aggiotaggio. Con la Manipolazione del mercato il legislatore ha dato un nome nuovo a una fattispecie antica. Compagna nei fatti e nella formazione del più anglofono insider trading, viene ripresa dalla norma italiana che riguarda strumenti finanziari quotati o per i quali è stata richiesta la negoziazione in un mercato regolamentato, con la giusta preoccupazione di considerare un fenomeno unito dalla comunanza dell’oggetto di cui si abusa col privilegio della sua conoscenza o con la falsità della sua propalazione: l’informazione. Le ragioni per valorizzare il codice penale. Ma se l’informazione è mezzo per la credibilità funzionale del mercato, per sé stessa e per quanto la tutela dell’informazione ormai rappresenta nella società, si potrebbe pensare a un suo posto nel codice penale che valorizzi la fattispecie prigioniera contenuta nell’art. 501 c.p. E le ragioni per valorizzare il codice penale sono molte: il suo essere un luogo unitario, un misuratore di disvalore, un punto di riferimento nel frazionamento normativo. Di un mondo complesso, il codice può offrire una semplificazione e un messaggio comunicabile ai suoi destinatari. Conferme nella storia, e radici comuni, provano che l’Aggiotaggio si è parcellizzato più per rispondere alle manchevolezze delle fattispecie precedenti che per offrire una disciplina specifica a fatti incoercibili sotto una fattispecie unitaria, e questo anche quando la tensione codicistica di un Regime riuscì a generare cinque codici e numerosi corpi normativi unitari. Così è stato per il dolo, per gli artifici, per le simulazioni, per le idoneità richieste nel tempo alle condotte dei vari Aggiotaggi. Lo sforzo di riportare a unità è mancato. Il frazionamento ha prevalso in nome di una legittima esigenza di specializzazione della tutela che, però, ha smesso di porsi domande circa la sua necessità e si è presentata indifesa al confronto tra sistemi. Quanto possa essere attribuito a un sistema codicistico penale, quanto a un sistema extracodicistico penale con la variante extracodicistica non penale è questione di cui si è persa consapevolezza. Ma senza questa consapevolezza è difficile disquisire su una fattispecie unica; difficile confrontarsi sul ruolo delle autorità di controllo che, in specie tra Superconsob e mini Banca d’Italia, aprono spazi giornalistici e poca riflessione scientifica su organi che non sono più giudiziario ma nemmeno esecutivo o legislativo. Insomma, è richiesta riflessione scientifica, urgente quanto curata, perché in balia della sovranità della politica non possono rimanere i principi su cui si fondano i sistemi, in particolare non quando si tratta di politica dell’emergenza con rappresentatività limitata da leggi elettorali senza preferenze. Aspettando altri strumenti di analisi, col meglio della tradizione normativa. Se proprio si dovrà ancora scrivere di Aggiotaggi, sarebbe allora felice che fosse di uno: di un solo Aggiotaggio per tutti. Partendo dalla Costituzione, considerando la centralità del codice fino a prova contraria, dialogando senza servilismo o arroganza con l’Europa, considerando quel che al diritto amministrativo è destinato anche in virtù di studio capace di distinguere la differenza tra ciò che è efficiente, perché capace di eseguire un compito col maggior risparmio di mezzi, da ciò che invece è efficace, perché in grado di raggiungere col maggior risparmio di risorse lo scopo cui gli stessi compiti sono preordinati. In tal caso, ci sarà dottrina capace di offrire cose serventi alla vita senza mai dimenticare la funzione del diritto e dell’economia.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2300004
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