Si esamina il problema dell'inadempimento del locator operarum ovvero il suo recesso unilaterale e la sanzione alla quale, secondo la prima dottrina di ius commune, esso locator deve essere assoggettato, vale a dire la coercizione. Su questa linea convergono sia Azzone, sia la glossa accursiana, sia Odofredo, sia alcuni commentatori quali Cino da Pistoia, con qualche ambiguità, Raniero Arsendi da Forlì e Guglielmo de Cun, nonché, Signorolo degli Omodei. Questa stessa posizione è condivisa dalla prassi rappresentata dalla legislazione statutaria. Su di una diversa linea si collocano Dino dal Mugello, Alberico da Rosate e, soprattutto, Bartolo di Sassoferrato, anche se con posizioni parzialmente differenziate. Soprattutto Bartolo sviluppa una dottrina fermamente critica nei confronti della coercizione del debitore della prestazione di operae, sia in considerazione della tutela della libertà personale del debitore inadempiente, che altrimenti sarebbe ridotto in schiavitù, sia in considerazione della struttura della obbligazione che nasce dal contratto di locatio, in virtù della quale all'obbligazione principale inadempiuta succede l'obbligazione pecuniaria di risarcimento del creditore nella misura dell'id quod interest.

Varianti della subordinazione, 4. Il problema del recesso del locator operarum e della coercizione del debitore inadempiente dai Glossatori a Bartolo

CRESCENZI, VICTOR
2013

Abstract

Si esamina il problema dell'inadempimento del locator operarum ovvero il suo recesso unilaterale e la sanzione alla quale, secondo la prima dottrina di ius commune, esso locator deve essere assoggettato, vale a dire la coercizione. Su questa linea convergono sia Azzone, sia la glossa accursiana, sia Odofredo, sia alcuni commentatori quali Cino da Pistoia, con qualche ambiguità, Raniero Arsendi da Forlì e Guglielmo de Cun, nonché, Signorolo degli Omodei. Questa stessa posizione è condivisa dalla prassi rappresentata dalla legislazione statutaria. Su di una diversa linea si collocano Dino dal Mugello, Alberico da Rosate e, soprattutto, Bartolo di Sassoferrato, anche se con posizioni parzialmente differenziate. Soprattutto Bartolo sviluppa una dottrina fermamente critica nei confronti della coercizione del debitore della prestazione di operae, sia in considerazione della tutela della libertà personale del debitore inadempiente, che altrimenti sarebbe ridotto in schiavitù, sia in considerazione della struttura della obbligazione che nasce dal contratto di locatio, in virtù della quale all'obbligazione principale inadempiuta succede l'obbligazione pecuniaria di risarcimento del creditore nella misura dell'id quod interest.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2581782
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