Successivamente all'emanazione del d. lgs n. 81 del 2008, in materia di qualificazione dei formatori sono stati siglati diversi accordi istituzionali in ambito regionale (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sicilia, Umbria); alcune Regioni hanno anche varato puntuali disposizioni applicative degli artt. 34 e 37 del decreto. Rispetto a tali accordi , il decreto interministeriale 6 marzo 2013 rappresenta un punto di approdo nuovo, sicuramente più avanzato anche se non ancora definitivo, di sistematizzazione e istituzionalizzazione dell’obbligo formativo in sicurezza, da raggiungere attraverso la previsione di un livello “basico” di qualificazione dei docenti/formatori, accertato in base alle loro conoscenze, esperienze e, soprattutto, alle capacità didattiche possedute. L'autore approfondisce i contenuti del decreto ministeriale indagando in particolare il caso in cui il Datore di lavoro possa svolgere direttamente attività formative per i propri dipendenti, e si interroga anche sulle criticità della disciplina in esso contenuta, in particolare per quanto concerne il suo limitato "raggio d'azione"

Brevi considerazioni sulla rilevanza della qualificazione dei formatori per una formazione in sicurezza davvero efficace

ANGELINI, LUCIANO
2015

Abstract

Successivamente all'emanazione del d. lgs n. 81 del 2008, in materia di qualificazione dei formatori sono stati siglati diversi accordi istituzionali in ambito regionale (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sicilia, Umbria); alcune Regioni hanno anche varato puntuali disposizioni applicative degli artt. 34 e 37 del decreto. Rispetto a tali accordi , il decreto interministeriale 6 marzo 2013 rappresenta un punto di approdo nuovo, sicuramente più avanzato anche se non ancora definitivo, di sistematizzazione e istituzionalizzazione dell’obbligo formativo in sicurezza, da raggiungere attraverso la previsione di un livello “basico” di qualificazione dei docenti/formatori, accertato in base alle loro conoscenze, esperienze e, soprattutto, alle capacità didattiche possedute. L'autore approfondisce i contenuti del decreto ministeriale indagando in particolare il caso in cui il Datore di lavoro possa svolgere direttamente attività formative per i propri dipendenti, e si interroga anche sulle criticità della disciplina in esso contenuta, in particolare per quanto concerne il suo limitato "raggio d'azione"
2015
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2620797
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