La responsabilità dei coniugi per le obbligazioni con fonte famigliare costituisce una disciplina speciale rispetto alla disciplina generale della responsabilità patrimoniale del debitore nella previsione che i beni della comunione rispondano fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato ai creditori personali ed i beni personali siano garanzia patrimoniale in maniera sussidiaria e parziale nella misura della metà del credito per i creditori della comunione o comuni. L’analisi delle teorie dottrinali e degli orientamenti giurisprudenziali evidenzia l’esistenza di una pluralità di regole interpretative tra le quali appare preferibile quella maggioritaria che collega la disciplina speciale della responsabilità dei coniugi ai principi generali di responsabilità patrimoniale illimitata (art. 2740 c.c.) e di obbligazioni solidali (art. 1294 c.c.), in quanto la limitazione della responsabilità non è operante per il coniuge che abbia agito il quale resta gravato da responsabilità illimitata secondo i principi generali e configura una estensione della responsabilità per l’altro coniuge come bilanciamento agli effetti favorevoli dell’acquisto dei beni in comunione.
La responsabilità per le obbligazioni della famiglia
ARRIGO, TOMMASO
2008
Abstract
La responsabilità dei coniugi per le obbligazioni con fonte famigliare costituisce una disciplina speciale rispetto alla disciplina generale della responsabilità patrimoniale del debitore nella previsione che i beni della comunione rispondano fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato ai creditori personali ed i beni personali siano garanzia patrimoniale in maniera sussidiaria e parziale nella misura della metà del credito per i creditori della comunione o comuni. L’analisi delle teorie dottrinali e degli orientamenti giurisprudenziali evidenzia l’esistenza di una pluralità di regole interpretative tra le quali appare preferibile quella maggioritaria che collega la disciplina speciale della responsabilità dei coniugi ai principi generali di responsabilità patrimoniale illimitata (art. 2740 c.c.) e di obbligazioni solidali (art. 1294 c.c.), in quanto la limitazione della responsabilità non è operante per il coniuge che abbia agito il quale resta gravato da responsabilità illimitata secondo i principi generali e configura una estensione della responsabilità per l’altro coniuge come bilanciamento agli effetti favorevoli dell’acquisto dei beni in comunione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.