Il contributo ripercorre le tappe più significative dell’evoluzione della figura del danno alla persona muovendo dalla constatazione che essa non riceva una completa disciplina a livello legislativo essendo considerata espressamente nel codice civile dalla sola disposizione dell’art. 2057 in riguardo ai danni permanenti, la quale, prevedendo una particolare forma di liquidazione e pur essendo una novità rispetto ai codici precedenti, risulta totalmente disapplicata dalla giurisprudenza per l’inopportunità della creazione di un vincolo duraturo tra il danneggiante ed il danneggiato. La valutazione del danno alla persona è stata oggetto quindi di elaborazione interpretativa in dottrina ed in giurisprudenza con riguardo alla disciplina generale codicistica di risarcimento del danno, in particolare la clausola generale di ingiustizia del danno (art. 2043 c.c.), le regole di causalità (artt. 1223 e 1227 c.c.), di valutazione equitativa (artt. 2056 c.c.) e di restrizione alla risarcibilità del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.). Viene indagata l’emersione del danno biologico come figura di danno caratterizzante il modello italiano, nel superamento della visione tradizionale della persona come dotata della sola capacità di produrre reddito e nel consolidarsi, anche nelle recenti disposizioni legislative seppur settoriali, della configurazione della persona dotata anche di capacità di esplicare attività realizzatrici della propria personalità. L’attuale fase della riflessione sistematica risulta caratterizzata dalla rilettura della figura tradizionale del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) come non più limitato al solo danno morale soggettivo ma comprendente il danno biologico nei suoi profili statici e dinamici.

Il danno alla persona

ARRIGO, TOMMASO
2009

Abstract

Il contributo ripercorre le tappe più significative dell’evoluzione della figura del danno alla persona muovendo dalla constatazione che essa non riceva una completa disciplina a livello legislativo essendo considerata espressamente nel codice civile dalla sola disposizione dell’art. 2057 in riguardo ai danni permanenti, la quale, prevedendo una particolare forma di liquidazione e pur essendo una novità rispetto ai codici precedenti, risulta totalmente disapplicata dalla giurisprudenza per l’inopportunità della creazione di un vincolo duraturo tra il danneggiante ed il danneggiato. La valutazione del danno alla persona è stata oggetto quindi di elaborazione interpretativa in dottrina ed in giurisprudenza con riguardo alla disciplina generale codicistica di risarcimento del danno, in particolare la clausola generale di ingiustizia del danno (art. 2043 c.c.), le regole di causalità (artt. 1223 e 1227 c.c.), di valutazione equitativa (artt. 2056 c.c.) e di restrizione alla risarcibilità del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.). Viene indagata l’emersione del danno biologico come figura di danno caratterizzante il modello italiano, nel superamento della visione tradizionale della persona come dotata della sola capacità di produrre reddito e nel consolidarsi, anche nelle recenti disposizioni legislative seppur settoriali, della configurazione della persona dotata anche di capacità di esplicare attività realizzatrici della propria personalità. L’attuale fase della riflessione sistematica risulta caratterizzata dalla rilettura della figura tradizionale del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) come non più limitato al solo danno morale soggettivo ma comprendente il danno biologico nei suoi profili statici e dinamici.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2300509
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