L’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 ha arricchito la nozione dell’obbligo di valutazione dei rischi specificando che tra i rischi da valutare debbano rientrare anche quelli di natura psico-sociale, in particolare indicando quelli collegati allo stress lavoro-correlato, la cui valutazione deve compiersi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente. Nonostante l’esigenza di apprezzare in chiave sistemica le interrelazioni esistenti tra tutti i rischi da valutare, l’A. considera essenziale continuare a distinguere i rischi fisici (biologici, biomedici, chimici e radioattivi) e i rischi “psico-sociali”, non soltanto perché più difficilmente oggettivabili, non prestandosi all’applicazione di misure generalizzate, ma anche perché, in base al noto modello Cox-Griffiths, diversamente dai rischi fisici che per convertirsi in causa di danno seguono un processo fisico diretto (c.d. direct physical pathway) è soltanto attraverso la “mediazione” offerta dallo stress lavoro-correlato che il loro impatto potenziale può tradursi in un danno effettivo alla salute del lavoratore (c.d. indirect stress pathway). In tale prospettiva, stress lavoro-correlato e rischi psico-sociali costituirebbero “termini” perfettamente fungibili e, a prescindere dalla loro valenza teorico-descrittiva, sancirebbero il diretto ingresso dell’intero genus dei rischi psico-sociali nel sistema prevenzionistico delineato dal d.lgs. n. 81/2008. Messo in discussione il presupposto teorico del modello Cox-Griffiths, e considerato lo stress lavoro-correlato soltanto come una species dei rischi psico-sociali, l’A. riflette se il riferimento all’indistinto genus (dei rischi psico-sociali), come avevano auspicato le Confederazioni sindacali in sede di parere sul disegno di legge delega, avrebbe potuto rivelarsi più efficace rispetto alla definizione di un obbligo di valutazione dei rischi (e di redazione del relativo documento) che esige la massima chiarezza sulle sue modalità di adempimento.

Dalle species al genus (o viceversa). Note sull’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato e dei rischi psico-sociali

ANGELINI, LUCIANO
2014

Abstract

L’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 ha arricchito la nozione dell’obbligo di valutazione dei rischi specificando che tra i rischi da valutare debbano rientrare anche quelli di natura psico-sociale, in particolare indicando quelli collegati allo stress lavoro-correlato, la cui valutazione deve compiersi nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente. Nonostante l’esigenza di apprezzare in chiave sistemica le interrelazioni esistenti tra tutti i rischi da valutare, l’A. considera essenziale continuare a distinguere i rischi fisici (biologici, biomedici, chimici e radioattivi) e i rischi “psico-sociali”, non soltanto perché più difficilmente oggettivabili, non prestandosi all’applicazione di misure generalizzate, ma anche perché, in base al noto modello Cox-Griffiths, diversamente dai rischi fisici che per convertirsi in causa di danno seguono un processo fisico diretto (c.d. direct physical pathway) è soltanto attraverso la “mediazione” offerta dallo stress lavoro-correlato che il loro impatto potenziale può tradursi in un danno effettivo alla salute del lavoratore (c.d. indirect stress pathway). In tale prospettiva, stress lavoro-correlato e rischi psico-sociali costituirebbero “termini” perfettamente fungibili e, a prescindere dalla loro valenza teorico-descrittiva, sancirebbero il diretto ingresso dell’intero genus dei rischi psico-sociali nel sistema prevenzionistico delineato dal d.lgs. n. 81/2008. Messo in discussione il presupposto teorico del modello Cox-Griffiths, e considerato lo stress lavoro-correlato soltanto come una species dei rischi psico-sociali, l’A. riflette se il riferimento all’indistinto genus (dei rischi psico-sociali), come avevano auspicato le Confederazioni sindacali in sede di parere sul disegno di legge delega, avrebbe potuto rivelarsi più efficace rispetto alla definizione di un obbligo di valutazione dei rischi (e di redazione del relativo documento) che esige la massima chiarezza sulle sue modalità di adempimento.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2591781
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