La lettura della legge di Costantino in C.Th. 2.18.3 (= C. 3.1.10: che, a pena di grave sanzione, nega la possibilità di adire giudici diversi relativamente a questioni connesse, cioè in causae continentia, quando in uno eodemque iudicio poterat terminari, e ciò anche se si goda di privilegi) propone tutta una serie di problemi che aprono un interessante squarcio nel muro d’ombra del tempo, problemi che oscillano fra le ritualità del processo e la situazione delle terre, fra le terre e la loro tutela: dal valore e dalle implicazioni di quell’audientia non offerta, alla continentia causae (e siamo sempre in ambito strettamente tecnico processuale, del rito), dal significato del termine praerogativa, soprattutto se ricollegato al beneficium (e soprattutto se visto in un quadro sociale molto particolare che è quello del IV secolo d.C., che segue l’anarchia militare e la ricostruzione dioclezianea), a qualche suggestione di competenze giudiziali, dall’individuazione delle ritualità della supplicatio all’analisi terminologica (e non solo) attorno alla poena e alla sanctio; per poi passare a problemi di carattere sostanziale (sia pure collegati al processo) come il rapporto fra possessio e quaestio principalis, e a questioni di carattere fiscale.

Dalla legge di Costantino all'Interpretatio visigotica: l'imposizione fiscale su un caso di separazione/connessione di cause (C.Th. 2.18.3)

GIOMARO, ANNA MARIA
2016

Abstract

La lettura della legge di Costantino in C.Th. 2.18.3 (= C. 3.1.10: che, a pena di grave sanzione, nega la possibilità di adire giudici diversi relativamente a questioni connesse, cioè in causae continentia, quando in uno eodemque iudicio poterat terminari, e ciò anche se si goda di privilegi) propone tutta una serie di problemi che aprono un interessante squarcio nel muro d’ombra del tempo, problemi che oscillano fra le ritualità del processo e la situazione delle terre, fra le terre e la loro tutela: dal valore e dalle implicazioni di quell’audientia non offerta, alla continentia causae (e siamo sempre in ambito strettamente tecnico processuale, del rito), dal significato del termine praerogativa, soprattutto se ricollegato al beneficium (e soprattutto se visto in un quadro sociale molto particolare che è quello del IV secolo d.C., che segue l’anarchia militare e la ricostruzione dioclezianea), a qualche suggestione di competenze giudiziali, dall’individuazione delle ritualità della supplicatio all’analisi terminologica (e non solo) attorno alla poena e alla sanctio; per poi passare a problemi di carattere sostanziale (sia pure collegati al processo) come il rapporto fra possessio e quaestio principalis, e a questioni di carattere fiscale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2638688
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