Per riuscire a ben indagare il sistema di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori affidato all'azione degli organismi pubblici competenti sono soprattutto due gli aspetti che devono essere approfonditi: il primo concerne il livello di complessità strutturale e le dinamiche di funzionamento; il secondo riguarda la tipologia degli strumenti sanzionatori che possono essere utilizzati e la loro prevalente “vocazione prevenzionale". Relativamente al primo aspetto, a fronte della pluralità dei soggetti chiamati a esercitare le attività di vigilanza e di controllo, va denunciata la scarsa razionalità e la limitata “funzionalità” che derivano da questa frammentazione di competenze. La proposta di un accorpamento delle funzioni deve tuttavia considerare che i servizi ispettivi delle Asl hanno svolto un ruolo decisivo che va preservato, senza tuttavia dichiarare pregiudiziale ostilità a soluzioni organizzative e/o istituzionali che perseguano l’obiettivo di ottimizzare le risorse tecniche, informatiche e professionali. Il decreto 81/2008 ha agito su due binari, il primo di razionalizzazione e di coordinamento delle strutture nazionali e territoriali a vario titolo coinvolte, il secondo, di programmazione e di pianificazione delle loro attività. Il secondo aspetto da approfondire concerne la tipologia degli strumenti sanzionatori : il d. lgs. n. 81/2008 ha disciplinato diversi istituti che prevedono significative modalità di regolarizzazione degli inadempimenti accertati, incentivate da riduzione delle pene ed estinzione degli illeciti, da cui si evince il tratto distintivo del modello sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza, quello di anteporre la tutela degli interessi protetti alla piena soddisfazione della pretesa punitiva, cui non fa eccezione neppure la sospensione dell’attività imprenditoriale, sicuramente la misura più afflittiva tra quelle ivi disciplinate.
Il sistema istituzionale di vigilanza e controllo nel diritto della sicurezza sul lavoro. Efficacia, limiti e potenzialità
ANGELINI, LUCIANO
2016
Abstract
Per riuscire a ben indagare il sistema di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori affidato all'azione degli organismi pubblici competenti sono soprattutto due gli aspetti che devono essere approfonditi: il primo concerne il livello di complessità strutturale e le dinamiche di funzionamento; il secondo riguarda la tipologia degli strumenti sanzionatori che possono essere utilizzati e la loro prevalente “vocazione prevenzionale". Relativamente al primo aspetto, a fronte della pluralità dei soggetti chiamati a esercitare le attività di vigilanza e di controllo, va denunciata la scarsa razionalità e la limitata “funzionalità” che derivano da questa frammentazione di competenze. La proposta di un accorpamento delle funzioni deve tuttavia considerare che i servizi ispettivi delle Asl hanno svolto un ruolo decisivo che va preservato, senza tuttavia dichiarare pregiudiziale ostilità a soluzioni organizzative e/o istituzionali che perseguano l’obiettivo di ottimizzare le risorse tecniche, informatiche e professionali. Il decreto 81/2008 ha agito su due binari, il primo di razionalizzazione e di coordinamento delle strutture nazionali e territoriali a vario titolo coinvolte, il secondo, di programmazione e di pianificazione delle loro attività. Il secondo aspetto da approfondire concerne la tipologia degli strumenti sanzionatori : il d. lgs. n. 81/2008 ha disciplinato diversi istituti che prevedono significative modalità di regolarizzazione degli inadempimenti accertati, incentivate da riduzione delle pene ed estinzione degli illeciti, da cui si evince il tratto distintivo del modello sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza, quello di anteporre la tutela degli interessi protetti alla piena soddisfazione della pretesa punitiva, cui non fa eccezione neppure la sospensione dell’attività imprenditoriale, sicuramente la misura più afflittiva tra quelle ivi disciplinate.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.