l'A. approfondisce il divieto previsto dall'art. 16 dello Statuto dei lavoratori, rivolto al datore di lavoro, di concedere ai lavoratori trattamenti economici collettivi discriminatori a mente del precedente articolo 15, nonché l'azione intentata dai lavoratori mediante la quale il giudice, accertata la discriminazione, ordina il pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importa dei trattamenti di maggior favore illegittimamente corrisposti.

Sub Art. 16 Statuto dei lavoratori

Luciano Angelini
2018

Abstract

l'A. approfondisce il divieto previsto dall'art. 16 dello Statuto dei lavoratori, rivolto al datore di lavoro, di concedere ai lavoratori trattamenti economici collettivi discriminatori a mente del precedente articolo 15, nonché l'azione intentata dai lavoratori mediante la quale il giudice, accertata la discriminazione, ordina il pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importa dei trattamenti di maggior favore illegittimamente corrisposti.
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