Il predibattimento consta di cinque attività: atti del presidente del tribunale o della Corte d'assise (art. 465 c.p.p.), Facoltà dei difensori (art. 466 c.p.p.), Atti urgenti (art. 467 c.p.p.), Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici (art. 468 c.p.p.), Proscioglimento prima del dibattimento (art. 469 c.p.p.). L'esegesi della loro disciplina evidenzia le caratteristiche salienti anche attraverso le interpretazioni fornite dalla dottrina e giurisprudenza.
Commento Atti preliminari al dibattimento
Coppetta Maria Grazia
2020
Abstract
Il predibattimento consta di cinque attività: atti del presidente del tribunale o della Corte d'assise (art. 465 c.p.p.), Facoltà dei difensori (art. 466 c.p.p.), Atti urgenti (art. 467 c.p.p.), Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici (art. 468 c.p.p.), Proscioglimento prima del dibattimento (art. 469 c.p.p.). L'esegesi della loro disciplina evidenzia le caratteristiche salienti anche attraverso le interpretazioni fornite dalla dottrina e giurisprudenza.File in questo prodotto:
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