Il predibattimento consta di cinque attività: atti del presidente del tribunale o della Corte d'assise (art. 465 c.p.p.), Facoltà dei difensori (art. 466 c.p.p.), Atti urgenti (art. 467 c.p.p.), Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici (art. 468 c.p.p.), Proscioglimento prima del dibattimento (art. 469 c.p.p.). L'esegesi della loro disciplina evidenzia le caratteristiche salienti anche attraverso le interpretazioni fornite dalla dottrina e giurisprudenza.

Commento Atti preliminari al dibattimento

Coppetta Maria Grazia
2020

Abstract

Il predibattimento consta di cinque attività: atti del presidente del tribunale o della Corte d'assise (art. 465 c.p.p.), Facoltà dei difensori (art. 466 c.p.p.), Atti urgenti (art. 467 c.p.p.), Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici (art. 468 c.p.p.), Proscioglimento prima del dibattimento (art. 469 c.p.p.). L'esegesi della loro disciplina evidenzia le caratteristiche salienti anche attraverso le interpretazioni fornite dalla dottrina e giurisprudenza.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2681615
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