Con la sentenza in commento, la Corte di Strasburgo ha posto nuovi paletti alle autorità amministrative degli Stati membri che vogliano ricorrere a misure privative della libertà personale per la governance dei flussi migratori. Tali misure detentive – ribadisce il consesso europeo – vanno adottate non solo rispettando il diritto interno, ma evitando soprattutto che esse siano affette da elementi di arbitrarietà. Tra questi, va sicuramente ricompresa la “cattiva fede” dello Stato convenuto, che voglia, come nel caso in esame, ordinare nuovamente la detenzione amministrativa di un migrante per gli stessi motivi ritenuti insufficienti da un giudice interno, così vanificando il sistema di garanzie previsto dalla legge. Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibile una doglianza in merito alla violazione dell’art. 3 CEDU, per mancanza di prove sufficienti a sostanziare i fatti allegati. Tale orientamento, nel gravare lo straniero detenuto di un onus probandi eccessivo, si pone in contrasto con la giurisprudenza pregressa e rappresenta un punto problematico della decisione.

Cattiva fede delle autorità e onere della prova a carico del migrante: da Strasburgo una nuova decisione sulla detenzione amministrativa degli stranieri

Lorenzo Bernardini
2022

Abstract

Con la sentenza in commento, la Corte di Strasburgo ha posto nuovi paletti alle autorità amministrative degli Stati membri che vogliano ricorrere a misure privative della libertà personale per la governance dei flussi migratori. Tali misure detentive – ribadisce il consesso europeo – vanno adottate non solo rispettando il diritto interno, ma evitando soprattutto che esse siano affette da elementi di arbitrarietà. Tra questi, va sicuramente ricompresa la “cattiva fede” dello Stato convenuto, che voglia, come nel caso in esame, ordinare nuovamente la detenzione amministrativa di un migrante per gli stessi motivi ritenuti insufficienti da un giudice interno, così vanificando il sistema di garanzie previsto dalla legge. Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibile una doglianza in merito alla violazione dell’art. 3 CEDU, per mancanza di prove sufficienti a sostanziare i fatti allegati. Tale orientamento, nel gravare lo straniero detenuto di un onus probandi eccessivo, si pone in contrasto con la giurisprudenza pregressa e rappresenta un punto problematico della decisione.
2022
979-12-5976-324-2
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2702431
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