L'A. approfondisce il divieto previsto dall'art. 16 dello Statuto dei lavoratori, rivolto al datore di lavoro, di concedere ai lavoratori trattamenti economici collettivi discriminatori a mente del precedente articolo 15, nonché l'azione intentata dai lavoratori mediante la quale il giudice, accertata la discriminazione, ordina il pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importa dei trattamenti di maggior favore illegittimamente corrisposti.

Sub Art. 16 Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970)

Luciano Angelini
2022

Abstract

L'A. approfondisce il divieto previsto dall'art. 16 dello Statuto dei lavoratori, rivolto al datore di lavoro, di concedere ai lavoratori trattamenti economici collettivi discriminatori a mente del precedente articolo 15, nonché l'azione intentata dai lavoratori mediante la quale il giudice, accertata la discriminazione, ordina il pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importa dei trattamenti di maggior favore illegittimamente corrisposti.
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