La preliminare conoscenza della realtà empirica in cui si inserisce la scelta legislativa ha fatto sì che alla tecnica fosse riconosciuto uno spazio di intervento anche nel procedimento legislativo. Tuttavia, il rispetto degli equilibri di poteri delineato dall’ordinamento costituzionale impone che al Parlamento venga la- sciato un margine di discrezionalità volto a garantire che il bilanciamento tra i diritti o interessi contrapposti sia operato proprio dai soggetti scelti direttamente dal popolo, in ossequio al principio di sovranità popolare. Tale garanzia impre- scindibile ostacola un pieno recepimento delle indicazioni fornite dai Comitati di Tecnici di settore in quanto queste devono sempre inserirsi in contesti di bilan- ciamento tra esigenze parimenti tutelate sebbene contrapposte nel caso concre- to. A riprova della peculiarità di tale iter legislativo vi è un altrettanto peculiare sindacato di legittimità che la Corte costituzionale opera sulle leggi defi nite come science based, basato sulla giustifi cabilità della scelta operata dal legislatore alla stregua dei parametri forniti dalla tecnica. La recente esperienza pandemica ci ha tuttavia dimostrato come, le indicazio- ni tecnico-scientifi che, possano trovare un pieno recepimento in atti della Pub- blica Amministrazione, la quale gode di una discrezionalità tecnica pacifi camente riconosciuta; si rende pur sempre necessario che tale decisione trovi una delega espressa in un atto normativo di rango primario sempre per assicurare il rispetto degli equilibri delineati dalla Costituzione.

SVILUPPO TECNOLOGICO E SCELTE LEGISLATIVE: BREVI RIFLESSIONI SUL RAPPORTO FRA SCIENZA E STATO NELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

allegra dominici
2023

Abstract

La preliminare conoscenza della realtà empirica in cui si inserisce la scelta legislativa ha fatto sì che alla tecnica fosse riconosciuto uno spazio di intervento anche nel procedimento legislativo. Tuttavia, il rispetto degli equilibri di poteri delineato dall’ordinamento costituzionale impone che al Parlamento venga la- sciato un margine di discrezionalità volto a garantire che il bilanciamento tra i diritti o interessi contrapposti sia operato proprio dai soggetti scelti direttamente dal popolo, in ossequio al principio di sovranità popolare. Tale garanzia impre- scindibile ostacola un pieno recepimento delle indicazioni fornite dai Comitati di Tecnici di settore in quanto queste devono sempre inserirsi in contesti di bilan- ciamento tra esigenze parimenti tutelate sebbene contrapposte nel caso concre- to. A riprova della peculiarità di tale iter legislativo vi è un altrettanto peculiare sindacato di legittimità che la Corte costituzionale opera sulle leggi defi nite come science based, basato sulla giustifi cabilità della scelta operata dal legislatore alla stregua dei parametri forniti dalla tecnica. La recente esperienza pandemica ci ha tuttavia dimostrato come, le indicazio- ni tecnico-scientifi che, possano trovare un pieno recepimento in atti della Pub- blica Amministrazione, la quale gode di una discrezionalità tecnica pacifi camente riconosciuta; si rende pur sempre necessario che tale decisione trovi una delega espressa in un atto normativo di rango primario sempre per assicurare il rispetto degli equilibri delineati dalla Costituzione.
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