Il saggio ha per oggetto la disciplina dei limiti del giudicato nelle controversie aventi ad oggetto contratti collegati: il concetto di collegamento negoziale viene riferito all’ipotesi in cui più contratti siano specificamente voluti in quanto collegati economicamente e teleologicamente (escludendo quindi i casi in cui il collegamento sia naturale anziché accidentale e quindi non specificamente voluto). Anzitutto si discutono i casi di collegamento di contratti fra le stesse parti: tradizionalmente si analizza la questione dal punto di vista della pregiudizialità, immaginando che gli effetti vincolanti del giudicato sull’effetto giuridico pregiudiziale si producano nel giudizio relativo al rapporto dipendente e non viceversa; si mostra però come nella prospettiva dell’efficienza dell’amministrazione della giustizia possa preferirsi la distinzione fra giudicato esplicito ed implicito, attribuendo effetti di giudicato esterno alle sole statuizioni di merito rese esplicitamente, anche se compiute nel giudizio dipendente. Si esplora poi il fenomeno del collegamento fra contratti tra parti diverse. Il terzo può sovente avvalersi di effetti di giudicato favorevoli, e può subire gli effetti imperativi sfavorevoli della sentenza resa inter alios, ma non può subire gli effetti sfavorevoli del giudicato sulla base dell’affermazione di un nesso di pregiudizialità permanente: tale fenomeno presuppone infatti una disposizione di legge attributiva di un potere di disposizione sostanziale idoneo a incidere sulla sfera giuridica di terzi, di cui la soggezione di questi ultimi al giudicato inter alios possa costituire il riflesso; pertanto esso non si può presentare laddove il collegamento tra fattispecie negoziali dipenda non dalla legge ma da una specifica manifestazione di volontà individuale.
Collegamento negoziale ed effetti del giudicato
GIUSSANI, ANDREA
2007
Abstract
Il saggio ha per oggetto la disciplina dei limiti del giudicato nelle controversie aventi ad oggetto contratti collegati: il concetto di collegamento negoziale viene riferito all’ipotesi in cui più contratti siano specificamente voluti in quanto collegati economicamente e teleologicamente (escludendo quindi i casi in cui il collegamento sia naturale anziché accidentale e quindi non specificamente voluto). Anzitutto si discutono i casi di collegamento di contratti fra le stesse parti: tradizionalmente si analizza la questione dal punto di vista della pregiudizialità, immaginando che gli effetti vincolanti del giudicato sull’effetto giuridico pregiudiziale si producano nel giudizio relativo al rapporto dipendente e non viceversa; si mostra però come nella prospettiva dell’efficienza dell’amministrazione della giustizia possa preferirsi la distinzione fra giudicato esplicito ed implicito, attribuendo effetti di giudicato esterno alle sole statuizioni di merito rese esplicitamente, anche se compiute nel giudizio dipendente. Si esplora poi il fenomeno del collegamento fra contratti tra parti diverse. Il terzo può sovente avvalersi di effetti di giudicato favorevoli, e può subire gli effetti imperativi sfavorevoli della sentenza resa inter alios, ma non può subire gli effetti sfavorevoli del giudicato sulla base dell’affermazione di un nesso di pregiudizialità permanente: tale fenomeno presuppone infatti una disposizione di legge attributiva di un potere di disposizione sostanziale idoneo a incidere sulla sfera giuridica di terzi, di cui la soggezione di questi ultimi al giudicato inter alios possa costituire il riflesso; pertanto esso non si può presentare laddove il collegamento tra fattispecie negoziali dipenda non dalla legge ma da una specifica manifestazione di volontà individuale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.