Su un piano generale, da cui l’indagine prende le mosse, il termine “frazionamento” si associa a tutti quei fenomeni, attraverso i quali un bene o una attività vengono divisi in porzioni o in parti. Tale indagine muove da un censimento delle figure di frazionamento, presenti nella disciplina dei rapporti economici, riconducibili nell’area “negoziale”, e conduce a ritenere il tema non nuovo, seppure inedito se considerato – come qui avviene per la prima volta – su un piano di ricostruzione sistematica. Fra le varie ipotesi di frazionamento “negoziale” – tale assumendosi nella prima fase della ricerca quello che attiene, in vario modo, alla determinazione da parte del privato del contenuto dell’operazione economica - si collocano sia fattispecie (come in materia di lavoro o fiscale) che rientrano nell’ambito contrattuale, sia fattispecie riconducibili nell’attività economica in quanto tale o la cui collocazione, rispetto alla distinzione proposta, può dirsi incerta. Fra queste ultime si segnala, ad esempio, la figura di frazionamento elusivo disciplinata dall’art. 3, della l. 5 luglio 1991, n. 197, che appartiene a pieno titolo alla problematica del frazionamento “negoziale”, pur distaccandosi dalle fattispecie di frazionamento “contrattuale”. Nell’ambito del frazionamento nell’“attività economica” si fa rientrare fra le altre – nonostante il carattere specifico del bene oggetto del negozio di concessione – l’ipotesi di frazionamento del diritto di marchio, e cioé del contratto con il quale il titolare nazionale consente ad altri soggetti la legittima apposizione di esso su merci anche simili alla propria, purché immesse in commercio in un altro stato membro. Fra le fattispecie normative riconducibili, nella sistematica del codice civile, a tale categoria concettuale, lo studio si riferisce, in primo luogo, al frazionamento di beni mobili o immobili. Il frazionamento dei beni trova riscontro nel codice civile in un cospicuo numero di fattispecie di divisione di beni mobili o immobili, che, sul piano ricostruttivo, paiono accomunate dallo stesso principio funzionale, ovvero l’essere la divisione ammessa solo ove consenta alle singole frazioni di mantenere il quid essenziale di utilità proprio del bene unitariamente considerato. Quanto ai primi viene in considerazione innanzitutto l’art. 720, co. 1, c.c., il quale prevede che, salva la impossibilità materiale, il diritto degli eredi ad ottenere l’attribuzione ereditaria in natura (art. 718 c.c.) mediante il frazionamento dell’immobile risulta limitato, oltre che per motivi di interesse pubblico (indivisibilità imposta nell’interesse della produzione nazionale, art. 722 c.c.; o dal pregiudizio derivante alle ragioni della pubblica economia e dell’igiene, art. 720 c.c.), per la non “comoda divisibilità” dell’immobile (art. 720 c.c.). Lo stesso principio è posto a fondamento di un’altra norma, l’art. 846 c.c. che, ancorché non attuata, assume una notevole rilevanza, rispetto alla configurazione sistematica del fenomeno, posto che alla stessa si riconosce carattere generale e inderogabile, nella misura in cui pone un principio di “produttività”, secondo cui è necessario che ogni porzione attribuita a ciascun condividente sia autonoma e funzionale, idonea, cioé, ad assolvere, pro quota, alla stessa funzione economica dell’intero. Principio “attuato” dall’art. 3 della l. 3 giugno 1940, n. 1078 (norma che ha subito, da un lato un’estensione, e, dall’altro, con la l. 19 febbraio 1991, n. 191, una limitazione temporale), che sancisce la nullità degli atti che abbiano come effetto il frazionamento delle unità “poderali” assegnate a contadini coltivatori diretti, e cioé che siano tali da pregiudicare l’interesse del coltivatore o della famiglia coltivatrice a possedere un fondo funzionalmente autonomo. Sullo stesso piano ricostruttivo, del frazionamento dell’oggetto del rapporto giuridico, il fenomeno rileva nelle obbligazioni divisibili e nei contratti di durata, detti anche, appunto, “divisibili”. Rispetto al problema della divisibilità dell’obbligazione, - e quindi dei limiti di ammissibilità del frazionamento della prestazione – ci si interroga in tal senso se ricorra un unico rapporto obbligatorio, ovvero una pluralità di obbligazioni distinte. Così nella vendita frazionata di un immobile locato ad un unico conduttore, ove si tratta di stabilire se la vendita conduca, o meno, al frazionamento del contratto di locazione, con le conseguenze che ne possono derivare con riferimento, ad esempio, allo sfratto per finita locazione o per morosità. Nella prima ipotesi la giurisprudenza, ritenuto che la vendita produca il frazionamento del contratto di locazione, nega però la necessità di integrare il contraddittorio, poiché “con la scadenza del contratto viene meno la funzione unitaria assegnata dalle parti all’originario contratto, e relativa al carattere indivisibile della prestazione.” Analizzando la questione, così posta, si giunge a ritenere che il problema della divisibilità del rapporto obbligatorio, dipende, non solo e non tanto dalla divisibilità della prestazione, quanto dalla valutazione degli effetti che il frazionamento produce sugli interessi delle parti contraenti. Sul piano funzionale, il problema che accomuna le diverse ipotesi enucleate sta nel valutare, alla stregua del fondamentale principio di correttezza che presiede al rapporto obbligatorio, se la pretesa del creditore, piuttosto che l’adempimento del debitore, possano avvenire per parti distinte e separate della prestazione, il che non dipende solo dalla materiale o giuridica divisibilità della prestazione, quanto da un’analisi funzionale comparativa degli interessi dei soggetti del rapporto. Parallelamente, ed all’esito, dell’indagine funzionale, si pone, sul piano strutturale, la questione fondamentale - che pure sembra accomunare le varie fattispecie esaminate – di stabilire se la pluralità di prestazioni di cui, in ipotesi, si compone o può comporsi la fattispecie, sia indicativa di un’unica obbligazione, ovvero di una obbligazione che, seppure unitaria, presenta una struttura complessa, composta da una pluralità di frammenti autonomi. Il problema non ha una mera valenza sistematica, ma spiega un indubbio rilievo sul piano applicativo (es. effetti derivanti dall’adempimento parziale della prestazione, dall’impossibilità (parziale) sopravvenuta della prestazione, ecc.), dovendosi stabilire quali siano gli effetti che le vicende di ciascuno dei “frammenti” del rapporto obbligatorio produce nei confronti degli altri, e quindi sulla funzionalità della complessiva operazione economica. Da questa linea di ricerca si distingue, nella prospettiva ricostruttiva dell’opera, la cessione “parziale” di distinte parti del credito, ovvero di quell’operazione con cui si porta talvolta, a “suddividere” un’operazione, per sua natura unitaria, in una molteplicità di contratti autonomi, dando luogo ad una fattispecie a struttura plurima. Dall’analisi delle problematiche concernenti le diverse ipotesi di frazionabilità della prestazione si rende evidente il fatto come tale fenomeno non sia riducibile al diverso e più ampio problema della divisibilità dell’obbligazione. Si é visto, in particolare, che in molti casi in cui la prestazione, per sua natura divisibile, è frazionata, non si pone neanche il problema della divisibilità dell’obbligazione, e ciò accade, in particolare, in tutti i casi in cui il rapporto non intercorra tra una pluralità di soggetti, cosicchè il problema che si pone in quei casi non è se il frazionamento del contratto possa avere luogo, ma, piuttosto, perché abbia luogo. Esaurita l’analisi delle figure di frazionamento che attengono all’oggetto del rapporto giuridico (nella divisibilità di beni, obbligazioni, ecc.), lo studio volge a indagare se del fenomeno possa darsi una versione “negoziale”, per verificare, in particolare, se anche il frazionamento contrattuale risponda, in linea con le altre figure, ad una direttiva generale insita nell’ordinamento giuridico, secondo cui il rapporto giuridico può essere frazionato solo ed a condizione che dalle frazioni che ne derivano non vengano pregiudicati, sul piano degli effetti, interessi, pubblici o privati, meritevoli di tutela. Delineati i caratteri essenziali dei sistemi di controllo del frazionamento contrattuale, lo studio volge ad una verifica applicativa della supposta distinzione fra tecniche di controllo del frazionamento “elusivo” dei contratti “individuali” (art. 1344 c.c.) e tecniche di controllo del frazionamento “abusivo” di contratti di massa (artt. 33, ss., Cod. cons.). Differenza che, in ultima analisi, trae origine dal fatto che, mentre nel primo caso oggetto di controllo è l’accordo autoregolamentare, nell’altro è l’attività economica di predisposizione dell’impresa predisponente. Perciò, se in entrambi i casi ad essere valutata è l’attività di determinazione del contenuto dei singoli contratti derivanti dal frazionamento, tale attività in un caso si colloca nell’ambito del principio di libertà contrattuale (art. 1322, co. 1, c.c.), mentre nell’altro confluisce nell’attività economica dell’impresa operante in canali distributivi di massa (artt. 2 e 41, co. 2, Cost., 33, ss., Cod. cons.). Fra le fattispecie di frazionamento analizzate nella parte introduttiva della monografia, emergono tuttavia una serie di ipotesi di frazionamento di “attività economica” non riconducibili, in prima battuta, a nessuna delle due categorie contrattuali indicate. Non a quella “negoziale”, trattandosi di attività che non hanno alcuna rilevanza sul quel piano, né a quella dei “contratti di massa”, perché l’attività economica in esse contemplata è diversa da quella di predisposizione delle condizioni generali di contratto specificamente prevista ed autorizzata dalla legge (art. 1341, co. 1, c.c.), ed ora sottoposta – riguardo a quella parte, preponderante, dei contratti standard avente diretta attinenza alle dinamiche del mercato – ad uno specifico sistema di controllo. Si prospetta, a mò di esempio, il caso di collegamento di società elusivo della normativa sul licenziamento ove, come afferma anche la giurisprudenza, non ha tanto rilievo accertare l’unità economica in sé, quanto, in rapporto alla normativa sui licenziamenti, l’unità funzionale del potere gestionale del rapporto di lavoro. Si conferma allora che, anche nel collegamento come nel frazionamento di attività economiche, é la considerazione complessiva delle singole attività, valutate nella loro relazione anche rispetto all’interesse tutelato, che consente di apprezzare il profilo unitario dell’operazione economica, e quindi, nella specie, il suo fine elusivo. Sul piano sanzionatorio, ciò porta a ritenere sufficiente l’applicabilità della disciplina elusa, senza dover ricorrere alla nullità dei singoli atti che, anche in questo caso, rischierebbe di danneggiare sotto diversi aspetti il soggetto tutelato. Tali tecniche di controllo investono l’attività dell’impresa operante in canali distributivi di massa nelle sue diverse forme, anche di collegamento o frazionamento, e si ricollegano al principio-limite che sottopone l’iniziativa economica al limite di utilità sociale, come accade, ad esempio, nei casi in cui si voglia impedire l’abuso dell’impresa “in posizione dominante”, a tutela dei vari soggetti “deboli” (altra impresa, suoi dipendenti, utenti o consumatori) che entrino in rapporto con essa (artt. 2 e 41, co. 2, Cost., 33, ss., Cod. cons.; art. 2497, ss. c.c.; art. 9 l. subfornitura; art. 2 e 3, l. 287/1990; art. 70, d.lgs. 270/1990, ecc.). Il fondamento normativo del sistema di tutela viene, quindi, rintracciato negli artt. 2 e 41 co. 2 e 3, Cost., che trovano a loro volta applicazione – in virtù della riserva di legge prevista dalla costituzione - nelle singole norme che tutelano il soggetto debole (come nell’esempio posto il lavoratore) nelle diverse fasi della sua attività. Seguendo tale linea d’indagine, le ipotesi di collegamento e frazionamento elusivo, del contratto come dell’attività economica, sembrano poter rientrare, in vario modo, nell’alveo di quella generale clausola di frode alla legge che, secondo certa dottrina, permea l’intero ordinamento, e trova diverse configurazioni, e distinte sanzioni, a seconda dell’interesse tutelato

Contratto e negozio nel "frazionamento" del rapporto giuridico

AZZARO, ANDREA MARIA
2009

Abstract

Su un piano generale, da cui l’indagine prende le mosse, il termine “frazionamento” si associa a tutti quei fenomeni, attraverso i quali un bene o una attività vengono divisi in porzioni o in parti. Tale indagine muove da un censimento delle figure di frazionamento, presenti nella disciplina dei rapporti economici, riconducibili nell’area “negoziale”, e conduce a ritenere il tema non nuovo, seppure inedito se considerato – come qui avviene per la prima volta – su un piano di ricostruzione sistematica. Fra le varie ipotesi di frazionamento “negoziale” – tale assumendosi nella prima fase della ricerca quello che attiene, in vario modo, alla determinazione da parte del privato del contenuto dell’operazione economica - si collocano sia fattispecie (come in materia di lavoro o fiscale) che rientrano nell’ambito contrattuale, sia fattispecie riconducibili nell’attività economica in quanto tale o la cui collocazione, rispetto alla distinzione proposta, può dirsi incerta. Fra queste ultime si segnala, ad esempio, la figura di frazionamento elusivo disciplinata dall’art. 3, della l. 5 luglio 1991, n. 197, che appartiene a pieno titolo alla problematica del frazionamento “negoziale”, pur distaccandosi dalle fattispecie di frazionamento “contrattuale”. Nell’ambito del frazionamento nell’“attività economica” si fa rientrare fra le altre – nonostante il carattere specifico del bene oggetto del negozio di concessione – l’ipotesi di frazionamento del diritto di marchio, e cioé del contratto con il quale il titolare nazionale consente ad altri soggetti la legittima apposizione di esso su merci anche simili alla propria, purché immesse in commercio in un altro stato membro. Fra le fattispecie normative riconducibili, nella sistematica del codice civile, a tale categoria concettuale, lo studio si riferisce, in primo luogo, al frazionamento di beni mobili o immobili. Il frazionamento dei beni trova riscontro nel codice civile in un cospicuo numero di fattispecie di divisione di beni mobili o immobili, che, sul piano ricostruttivo, paiono accomunate dallo stesso principio funzionale, ovvero l’essere la divisione ammessa solo ove consenta alle singole frazioni di mantenere il quid essenziale di utilità proprio del bene unitariamente considerato. Quanto ai primi viene in considerazione innanzitutto l’art. 720, co. 1, c.c., il quale prevede che, salva la impossibilità materiale, il diritto degli eredi ad ottenere l’attribuzione ereditaria in natura (art. 718 c.c.) mediante il frazionamento dell’immobile risulta limitato, oltre che per motivi di interesse pubblico (indivisibilità imposta nell’interesse della produzione nazionale, art. 722 c.c.; o dal pregiudizio derivante alle ragioni della pubblica economia e dell’igiene, art. 720 c.c.), per la non “comoda divisibilità” dell’immobile (art. 720 c.c.). Lo stesso principio è posto a fondamento di un’altra norma, l’art. 846 c.c. che, ancorché non attuata, assume una notevole rilevanza, rispetto alla configurazione sistematica del fenomeno, posto che alla stessa si riconosce carattere generale e inderogabile, nella misura in cui pone un principio di “produttività”, secondo cui è necessario che ogni porzione attribuita a ciascun condividente sia autonoma e funzionale, idonea, cioé, ad assolvere, pro quota, alla stessa funzione economica dell’intero. Principio “attuato” dall’art. 3 della l. 3 giugno 1940, n. 1078 (norma che ha subito, da un lato un’estensione, e, dall’altro, con la l. 19 febbraio 1991, n. 191, una limitazione temporale), che sancisce la nullità degli atti che abbiano come effetto il frazionamento delle unità “poderali” assegnate a contadini coltivatori diretti, e cioé che siano tali da pregiudicare l’interesse del coltivatore o della famiglia coltivatrice a possedere un fondo funzionalmente autonomo. Sullo stesso piano ricostruttivo, del frazionamento dell’oggetto del rapporto giuridico, il fenomeno rileva nelle obbligazioni divisibili e nei contratti di durata, detti anche, appunto, “divisibili”. Rispetto al problema della divisibilità dell’obbligazione, - e quindi dei limiti di ammissibilità del frazionamento della prestazione – ci si interroga in tal senso se ricorra un unico rapporto obbligatorio, ovvero una pluralità di obbligazioni distinte. Così nella vendita frazionata di un immobile locato ad un unico conduttore, ove si tratta di stabilire se la vendita conduca, o meno, al frazionamento del contratto di locazione, con le conseguenze che ne possono derivare con riferimento, ad esempio, allo sfratto per finita locazione o per morosità. Nella prima ipotesi la giurisprudenza, ritenuto che la vendita produca il frazionamento del contratto di locazione, nega però la necessità di integrare il contraddittorio, poiché “con la scadenza del contratto viene meno la funzione unitaria assegnata dalle parti all’originario contratto, e relativa al carattere indivisibile della prestazione.” Analizzando la questione, così posta, si giunge a ritenere che il problema della divisibilità del rapporto obbligatorio, dipende, non solo e non tanto dalla divisibilità della prestazione, quanto dalla valutazione degli effetti che il frazionamento produce sugli interessi delle parti contraenti. Sul piano funzionale, il problema che accomuna le diverse ipotesi enucleate sta nel valutare, alla stregua del fondamentale principio di correttezza che presiede al rapporto obbligatorio, se la pretesa del creditore, piuttosto che l’adempimento del debitore, possano avvenire per parti distinte e separate della prestazione, il che non dipende solo dalla materiale o giuridica divisibilità della prestazione, quanto da un’analisi funzionale comparativa degli interessi dei soggetti del rapporto. Parallelamente, ed all’esito, dell’indagine funzionale, si pone, sul piano strutturale, la questione fondamentale - che pure sembra accomunare le varie fattispecie esaminate – di stabilire se la pluralità di prestazioni di cui, in ipotesi, si compone o può comporsi la fattispecie, sia indicativa di un’unica obbligazione, ovvero di una obbligazione che, seppure unitaria, presenta una struttura complessa, composta da una pluralità di frammenti autonomi. Il problema non ha una mera valenza sistematica, ma spiega un indubbio rilievo sul piano applicativo (es. effetti derivanti dall’adempimento parziale della prestazione, dall’impossibilità (parziale) sopravvenuta della prestazione, ecc.), dovendosi stabilire quali siano gli effetti che le vicende di ciascuno dei “frammenti” del rapporto obbligatorio produce nei confronti degli altri, e quindi sulla funzionalità della complessiva operazione economica. Da questa linea di ricerca si distingue, nella prospettiva ricostruttiva dell’opera, la cessione “parziale” di distinte parti del credito, ovvero di quell’operazione con cui si porta talvolta, a “suddividere” un’operazione, per sua natura unitaria, in una molteplicità di contratti autonomi, dando luogo ad una fattispecie a struttura plurima. Dall’analisi delle problematiche concernenti le diverse ipotesi di frazionabilità della prestazione si rende evidente il fatto come tale fenomeno non sia riducibile al diverso e più ampio problema della divisibilità dell’obbligazione. Si é visto, in particolare, che in molti casi in cui la prestazione, per sua natura divisibile, è frazionata, non si pone neanche il problema della divisibilità dell’obbligazione, e ciò accade, in particolare, in tutti i casi in cui il rapporto non intercorra tra una pluralità di soggetti, cosicchè il problema che si pone in quei casi non è se il frazionamento del contratto possa avere luogo, ma, piuttosto, perché abbia luogo. Esaurita l’analisi delle figure di frazionamento che attengono all’oggetto del rapporto giuridico (nella divisibilità di beni, obbligazioni, ecc.), lo studio volge a indagare se del fenomeno possa darsi una versione “negoziale”, per verificare, in particolare, se anche il frazionamento contrattuale risponda, in linea con le altre figure, ad una direttiva generale insita nell’ordinamento giuridico, secondo cui il rapporto giuridico può essere frazionato solo ed a condizione che dalle frazioni che ne derivano non vengano pregiudicati, sul piano degli effetti, interessi, pubblici o privati, meritevoli di tutela. Delineati i caratteri essenziali dei sistemi di controllo del frazionamento contrattuale, lo studio volge ad una verifica applicativa della supposta distinzione fra tecniche di controllo del frazionamento “elusivo” dei contratti “individuali” (art. 1344 c.c.) e tecniche di controllo del frazionamento “abusivo” di contratti di massa (artt. 33, ss., Cod. cons.). Differenza che, in ultima analisi, trae origine dal fatto che, mentre nel primo caso oggetto di controllo è l’accordo autoregolamentare, nell’altro è l’attività economica di predisposizione dell’impresa predisponente. Perciò, se in entrambi i casi ad essere valutata è l’attività di determinazione del contenuto dei singoli contratti derivanti dal frazionamento, tale attività in un caso si colloca nell’ambito del principio di libertà contrattuale (art. 1322, co. 1, c.c.), mentre nell’altro confluisce nell’attività economica dell’impresa operante in canali distributivi di massa (artt. 2 e 41, co. 2, Cost., 33, ss., Cod. cons.). Fra le fattispecie di frazionamento analizzate nella parte introduttiva della monografia, emergono tuttavia una serie di ipotesi di frazionamento di “attività economica” non riconducibili, in prima battuta, a nessuna delle due categorie contrattuali indicate. Non a quella “negoziale”, trattandosi di attività che non hanno alcuna rilevanza sul quel piano, né a quella dei “contratti di massa”, perché l’attività economica in esse contemplata è diversa da quella di predisposizione delle condizioni generali di contratto specificamente prevista ed autorizzata dalla legge (art. 1341, co. 1, c.c.), ed ora sottoposta – riguardo a quella parte, preponderante, dei contratti standard avente diretta attinenza alle dinamiche del mercato – ad uno specifico sistema di controllo. Si prospetta, a mò di esempio, il caso di collegamento di società elusivo della normativa sul licenziamento ove, come afferma anche la giurisprudenza, non ha tanto rilievo accertare l’unità economica in sé, quanto, in rapporto alla normativa sui licenziamenti, l’unità funzionale del potere gestionale del rapporto di lavoro. Si conferma allora che, anche nel collegamento come nel frazionamento di attività economiche, é la considerazione complessiva delle singole attività, valutate nella loro relazione anche rispetto all’interesse tutelato, che consente di apprezzare il profilo unitario dell’operazione economica, e quindi, nella specie, il suo fine elusivo. Sul piano sanzionatorio, ciò porta a ritenere sufficiente l’applicabilità della disciplina elusa, senza dover ricorrere alla nullità dei singoli atti che, anche in questo caso, rischierebbe di danneggiare sotto diversi aspetti il soggetto tutelato. Tali tecniche di controllo investono l’attività dell’impresa operante in canali distributivi di massa nelle sue diverse forme, anche di collegamento o frazionamento, e si ricollegano al principio-limite che sottopone l’iniziativa economica al limite di utilità sociale, come accade, ad esempio, nei casi in cui si voglia impedire l’abuso dell’impresa “in posizione dominante”, a tutela dei vari soggetti “deboli” (altra impresa, suoi dipendenti, utenti o consumatori) che entrino in rapporto con essa (artt. 2 e 41, co. 2, Cost., 33, ss., Cod. cons.; art. 2497, ss. c.c.; art. 9 l. subfornitura; art. 2 e 3, l. 287/1990; art. 70, d.lgs. 270/1990, ecc.). Il fondamento normativo del sistema di tutela viene, quindi, rintracciato negli artt. 2 e 41 co. 2 e 3, Cost., che trovano a loro volta applicazione – in virtù della riserva di legge prevista dalla costituzione - nelle singole norme che tutelano il soggetto debole (come nell’esempio posto il lavoratore) nelle diverse fasi della sua attività. Seguendo tale linea d’indagine, le ipotesi di collegamento e frazionamento elusivo, del contratto come dell’attività economica, sembrano poter rientrare, in vario modo, nell’alveo di quella generale clausola di frode alla legge che, secondo certa dottrina, permea l’intero ordinamento, e trova diverse configurazioni, e distinte sanzioni, a seconda dell’interesse tutelato
2009
9788834895238
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