Accade frequentemente nella pratica degli affari che una data operazione economica, che per sua natura potrebbe essere realizzata mediante un unico negozio, venga “frazionata” in una pluralità di atti o contratti. Il dato che, prima facie, contraddistingue il fenomeno sta nel vincolo che lega una pluralità di contratti, a contenuto identico o eterogeneo, al contratto originario, da cui derivano. Tale relazione suscita rilevanti problemi circa la disciplina applicabile ai singoli contratti, e in ordine ai controlli di contenuto, in rapporto alla validità ed efficacia del frazionamento. Il frazionamento contrattuale si è posto all’attenzione degli studiosi attraverso alcune norme, per lo più di derivazione comunitaria, ove si regolano casi di frazionamento di contratti del consumatore del rapporto di lavoro, o di operazioni aventi ad oggetto titoli di massa [art. 144, co. 4. d.P.R. 1 settembre 1993, n. 385; art. 46, co. 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206; art. 5 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368; art. 3, co. 2, d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384; artt. 107, co. 1 e 3, lett. a), e 109, co. 2, T.U.F.]. Si tratta di un fenomeno che tende ad assumere, nel moderno diritto del mercato, una significativa rilevanza, soprattutto ove si consideri che il legislatore, accanto alle ricordate figure di frazionamento, ha previsto e regolato, nella recente legislazione speciale, numerose ipotesi di collegamento contrattuale, mostrando così di voler porre tra le due categorie contrattuali una chiara differenza.

Frazionamento contrattuale e autonomia privata

AZZARO, ANDREA MARIA
2004

Abstract

Accade frequentemente nella pratica degli affari che una data operazione economica, che per sua natura potrebbe essere realizzata mediante un unico negozio, venga “frazionata” in una pluralità di atti o contratti. Il dato che, prima facie, contraddistingue il fenomeno sta nel vincolo che lega una pluralità di contratti, a contenuto identico o eterogeneo, al contratto originario, da cui derivano. Tale relazione suscita rilevanti problemi circa la disciplina applicabile ai singoli contratti, e in ordine ai controlli di contenuto, in rapporto alla validità ed efficacia del frazionamento. Il frazionamento contrattuale si è posto all’attenzione degli studiosi attraverso alcune norme, per lo più di derivazione comunitaria, ove si regolano casi di frazionamento di contratti del consumatore del rapporto di lavoro, o di operazioni aventi ad oggetto titoli di massa [art. 144, co. 4. d.P.R. 1 settembre 1993, n. 385; art. 46, co. 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206; art. 5 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368; art. 3, co. 2, d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384; artt. 107, co. 1 e 3, lett. a), e 109, co. 2, T.U.F.]. Si tratta di un fenomeno che tende ad assumere, nel moderno diritto del mercato, una significativa rilevanza, soprattutto ove si consideri che il legislatore, accanto alle ricordate figure di frazionamento, ha previsto e regolato, nella recente legislazione speciale, numerose ipotesi di collegamento contrattuale, mostrando così di voler porre tra le due categorie contrattuali una chiara differenza.
2004
8834853199
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