Nel saggio viene proposta una nuova cautela successoria diretta ad evitare che il legittimario onorato di un legato in sostituzione di legittima rinunzi al legato ed eserciti l'azione di riduzione per conseguire la propria porzione legittima. Dopo avere illustrato gli inconvenienti dell'ordinario legato in sostituzione di legittima disciplinato dal vigente art. 551 c.c. , esponiamo la cautela successoria da noi elaborata, che valorizza al massimo l'autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento al testatore, facendo ricorso all'istituto dell'assegno divisionale qualificato disciplinato dall'art. 734 c.c., che rientra tra le deroghe che il legislatore consente al divieto di apporre pesi o condizioni alla legittima contemplato dall'art. 549 c.c. In particolare proponiamo di inserire nel testamento un assegno divisionale qualificato per l'eventualità che il legittimario onorato del legato in sostituzione di legittima rinunzi al legato ed eserciti l'azione di riduzione, per effetto del quale il legittimario si vedrà attribuiti, a titolo di divisione testamentaria, lo stesso bene o gli stessi beni che il testatore intendeva attribuirgli mediante il legato in sostituzione di legittima, con la possibilità, tuttavia, nel caso in cui il bene o i beni attribuiti con la divisione testamentaria siano di valore superiore a quello della porzione legittima, che il legittimario stesso debba ulteriormente corrispondere un conguaglio passivo in danaro. Per effetto della cautela elaborata il legittimario sarà indotto a conseguire il legato, in quanto la sua rinunzia in funzione dell'esperimento dell'azione di riduzione gli consentirebbe di conseguire solo la porzione legittima, con il rischio di essere tenuto a pagare un conguaglio in danaro nel caso in cui il bene o i beni attribuiti allo stesso dal testatore in tale eventualità si rivelassero di valore superiore a quello della porzione legittima.

Il legato in sostituzione di legittima «rinforzato»

ANGELONI, FRANCO
2012

Abstract

Nel saggio viene proposta una nuova cautela successoria diretta ad evitare che il legittimario onorato di un legato in sostituzione di legittima rinunzi al legato ed eserciti l'azione di riduzione per conseguire la propria porzione legittima. Dopo avere illustrato gli inconvenienti dell'ordinario legato in sostituzione di legittima disciplinato dal vigente art. 551 c.c. , esponiamo la cautela successoria da noi elaborata, che valorizza al massimo l'autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento al testatore, facendo ricorso all'istituto dell'assegno divisionale qualificato disciplinato dall'art. 734 c.c., che rientra tra le deroghe che il legislatore consente al divieto di apporre pesi o condizioni alla legittima contemplato dall'art. 549 c.c. In particolare proponiamo di inserire nel testamento un assegno divisionale qualificato per l'eventualità che il legittimario onorato del legato in sostituzione di legittima rinunzi al legato ed eserciti l'azione di riduzione, per effetto del quale il legittimario si vedrà attribuiti, a titolo di divisione testamentaria, lo stesso bene o gli stessi beni che il testatore intendeva attribuirgli mediante il legato in sostituzione di legittima, con la possibilità, tuttavia, nel caso in cui il bene o i beni attribuiti con la divisione testamentaria siano di valore superiore a quello della porzione legittima, che il legittimario stesso debba ulteriormente corrispondere un conguaglio passivo in danaro. Per effetto della cautela elaborata il legittimario sarà indotto a conseguire il legato, in quanto la sua rinunzia in funzione dell'esperimento dell'azione di riduzione gli consentirebbe di conseguire solo la porzione legittima, con il rischio di essere tenuto a pagare un conguaglio in danaro nel caso in cui il bene o i beni attribuiti allo stesso dal testatore in tale eventualità si rivelassero di valore superiore a quello della porzione legittima.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2543177
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