Il saggio, viene realizzato dal Prof. Franco Angeloni per fare chiarezza in relazione ad una serie di dubbi che ha sollevato l’estensore di un articolo pubblicato recentemente su una rivista giuridica relativamente al precedente saggio Nuove cautele per rendere sicura la circolazione dei beni di provenienza donativa nel terzo millennio, in Contratto e impresa, 2007, nn. 4-5. Nel precedente saggio venivano esaminate le problematiche relative alle tecniche di tutela dei soggetti che acquistano dal donatario i beni allo stesso donati ovvero diritti, di godimento o di garanzia, sui beni stessi, nei confronti dei legittimari del donante che, esperendo l’azione di riduzione della donazione lesiva della legittima agli stessi spettante, possono conseguire sia la restituzione dei beni donati dagli aventi causa dal donatario, ai sensi degli artt. 561 e ss. c.c., sia l’effetto di affrancazione dei beni donati, ai sensi dell’art. 561, comma 1° c.c. L’Autore replica punto per punto all’estensore dell’articolo ed approfondisce ulteriormente la soluzione, dallo stesso proposta nel precedente saggio, consistente nella novazione contrattuale della donazione con una vendita per consentire ai soggetti che acquistano dal donatario i beni allo stesso donati ovvero diritti, di godimento o di garanzia, sui beni stessi, di acquistare in modo sicuro i beni donati al donatario o diritti sugli stessi, evitando che eventuali legittimari del donante, esperendo l’azione di riduzione della donazione lesiva della legittima agli stessi spettante, possano conseguire sia la restituzione dei beni donati dagli aventi causa dal donatario, ai sensi degli artt. 561 e ss. c.c., sia l’effetto di affrancazione dei beni donati, ai sensi dell’art. 561, comma 1° c.c. La novazione della donazione con una vendita, infatti, non è soggetta ai limiti delle recenti riforme consi-stenti nella novellazione degli artt. 561 e 563 c.c. da parte degli artt. 2, comma 4-novies, lett. a) del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con la legge 14 maggio 2005, n. 80 e 3, comma 1° della legge 28 di-cembre 2005, n. 263 e nella introduzione, da parte della legge 14 febbraio 2006, n. 55, nel titolo IV del libro II del codice civile, di un nuovo capo V-bis, intitolato «Del patto di famiglia», né presenta gli inconvenienti che derivano dalla soluzione tradizionale delle predette problematiche, consistente nella risoluzione per mutuo dissenso della donazione e nella successiva conclusione di un altro negozio non soggetto a riduzione con il quale trasferire nuovamente i beni o i diritti donati all’ex donatario, in quanto consente al beneficiario dell’attribuzione patrimoniale donativa di «trattenere» la stessa, i cui effetti, pertanto, permangono nella sfera giuridica del donatario ma sono giustificati da un’altra causa, quale è quella della vendita nella quale viene novata la donazione.

Ancora sulla novazione della donazione in vendita: optima repetita iuvant?

ANGELONI, FRANCO
2013

Abstract

Il saggio, viene realizzato dal Prof. Franco Angeloni per fare chiarezza in relazione ad una serie di dubbi che ha sollevato l’estensore di un articolo pubblicato recentemente su una rivista giuridica relativamente al precedente saggio Nuove cautele per rendere sicura la circolazione dei beni di provenienza donativa nel terzo millennio, in Contratto e impresa, 2007, nn. 4-5. Nel precedente saggio venivano esaminate le problematiche relative alle tecniche di tutela dei soggetti che acquistano dal donatario i beni allo stesso donati ovvero diritti, di godimento o di garanzia, sui beni stessi, nei confronti dei legittimari del donante che, esperendo l’azione di riduzione della donazione lesiva della legittima agli stessi spettante, possono conseguire sia la restituzione dei beni donati dagli aventi causa dal donatario, ai sensi degli artt. 561 e ss. c.c., sia l’effetto di affrancazione dei beni donati, ai sensi dell’art. 561, comma 1° c.c. L’Autore replica punto per punto all’estensore dell’articolo ed approfondisce ulteriormente la soluzione, dallo stesso proposta nel precedente saggio, consistente nella novazione contrattuale della donazione con una vendita per consentire ai soggetti che acquistano dal donatario i beni allo stesso donati ovvero diritti, di godimento o di garanzia, sui beni stessi, di acquistare in modo sicuro i beni donati al donatario o diritti sugli stessi, evitando che eventuali legittimari del donante, esperendo l’azione di riduzione della donazione lesiva della legittima agli stessi spettante, possano conseguire sia la restituzione dei beni donati dagli aventi causa dal donatario, ai sensi degli artt. 561 e ss. c.c., sia l’effetto di affrancazione dei beni donati, ai sensi dell’art. 561, comma 1° c.c. La novazione della donazione con una vendita, infatti, non è soggetta ai limiti delle recenti riforme consi-stenti nella novellazione degli artt. 561 e 563 c.c. da parte degli artt. 2, comma 4-novies, lett. a) del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con la legge 14 maggio 2005, n. 80 e 3, comma 1° della legge 28 di-cembre 2005, n. 263 e nella introduzione, da parte della legge 14 febbraio 2006, n. 55, nel titolo IV del libro II del codice civile, di un nuovo capo V-bis, intitolato «Del patto di famiglia», né presenta gli inconvenienti che derivano dalla soluzione tradizionale delle predette problematiche, consistente nella risoluzione per mutuo dissenso della donazione e nella successiva conclusione di un altro negozio non soggetto a riduzione con il quale trasferire nuovamente i beni o i diritti donati all’ex donatario, in quanto consente al beneficiario dell’attribuzione patrimoniale donativa di «trattenere» la stessa, i cui effetti, pertanto, permangono nella sfera giuridica del donatario ma sono giustificati da un’altra causa, quale è quella della vendita nella quale viene novata la donazione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2577578
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