Il saggio tratta della prova del nesso di causalità nelle azioni collettive in prospettiva comparata. Si rimarca anzitutto la differenza tra azioni collettive per le quali la dimensione collettiva del fatto abbia rilevanza sostanziale, da quelle in cui abbia rilevanza soltanto processuale: nel primo caso la prova del fatto collettivo è sufficiente a giustificare il rimedio, mentre nel secondo occorre anche dimostrare fatti individuali. Si osserva poi come nel primo caso la prova del fatto sia naturalmente di tipo statistico, mentre nel secondo caso essa permetta una quantificazione più precisa del danno complessivamente risarcibile, ma non di quello individualmente risarcibile. Infine si osserva che quando voglia attribuirsi alla responsabilità civile una funzione di deterrenza delle condotte illecite accurata risulta sovente accettabile per il legislatore rinunciare a richiedere che la quantificazione del danno individuale sia precisa, ma non anche impedire al titolare del diritto di pretendere che lo sia: si preferisce dunque incoraggiare gli interessati a non pretenderla premiandoli con proventi di sanzioni a carico del responsabile dell’illecito irrelate al danno.

Proof of causation in group litigation

GIUSSANI, ANDREA
2013

Abstract

Il saggio tratta della prova del nesso di causalità nelle azioni collettive in prospettiva comparata. Si rimarca anzitutto la differenza tra azioni collettive per le quali la dimensione collettiva del fatto abbia rilevanza sostanziale, da quelle in cui abbia rilevanza soltanto processuale: nel primo caso la prova del fatto collettivo è sufficiente a giustificare il rimedio, mentre nel secondo occorre anche dimostrare fatti individuali. Si osserva poi come nel primo caso la prova del fatto sia naturalmente di tipo statistico, mentre nel secondo caso essa permetta una quantificazione più precisa del danno complessivamente risarcibile, ma non di quello individualmente risarcibile. Infine si osserva che quando voglia attribuirsi alla responsabilità civile una funzione di deterrenza delle condotte illecite accurata risulta sovente accettabile per il legislatore rinunciare a richiedere che la quantificazione del danno individuale sia precisa, ma non anche impedire al titolare del diritto di pretendere che lo sia: si preferisce dunque incoraggiare gli interessati a non pretenderla premiandoli con proventi di sanzioni a carico del responsabile dell’illecito irrelate al danno.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2582779
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