L’A., dopo aver analizzato le varie tesi interpretative dell’art. 2645 ter c.c., manifesta di condividere e privilegiare quella più che, valorizzando il significato normativo del giudizio di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., propugna un’interpretazione restrittiva dell’art. 2645 ter c.c. circoscrivendo la possibilità della costituzione del vincolo di destinazione soltanto laddove s’intendano perseguire finalità sociali e/o superindividuali. Posta in risalto l’inidoneità dell’azione revocatoria a porre rimedio ai pregiudizi conseguenti ad atti di destinazione di lunga durata, individua nella sanzione della nullità il rimedio più efficace per porre nel nulla vincoli di destinazione costituiti in assenza di interessi meritevoli di tutela.
Patrimoni di destinazione e responsabilità patrimoniale
FERRONI, LANFRANCO
2014
Abstract
L’A., dopo aver analizzato le varie tesi interpretative dell’art. 2645 ter c.c., manifesta di condividere e privilegiare quella più che, valorizzando il significato normativo del giudizio di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., propugna un’interpretazione restrittiva dell’art. 2645 ter c.c. circoscrivendo la possibilità della costituzione del vincolo di destinazione soltanto laddove s’intendano perseguire finalità sociali e/o superindividuali. Posta in risalto l’inidoneità dell’azione revocatoria a porre rimedio ai pregiudizi conseguenti ad atti di destinazione di lunga durata, individua nella sanzione della nullità il rimedio più efficace per porre nel nulla vincoli di destinazione costituiti in assenza di interessi meritevoli di tutela.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.