Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’eccezione alla libera circolazione dei lavoratori stabilita dall’art. 45, par. 4, Tr. funz. Ue, relativamente alle pubbliche amministrazioni, riguarda i posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno a oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza.Pur se le funzioni attribuite al presidente di un’autorità portuale potrebbero comportare poteri d’imperio (poteri di ingiunzione e poteri di adottare provvedimenti di carattere coattivo), in astratto suscettibili di rientrare nella deroga prevista dall’art. 45, par. 4, Tr. funz. Ue, è necessario pure che tali poteri siano effettivamente esercitati in modo abituale dal titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attività.

Per la posizione di presidente di autorità portuale sufficiente il possesso di cittadinanza europea

GNES, MATTEO
2015

Abstract

Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’eccezione alla libera circolazione dei lavoratori stabilita dall’art. 45, par. 4, Tr. funz. Ue, relativamente alle pubbliche amministrazioni, riguarda i posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno a oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza.Pur se le funzioni attribuite al presidente di un’autorità portuale potrebbero comportare poteri d’imperio (poteri di ingiunzione e poteri di adottare provvedimenti di carattere coattivo), in astratto suscettibili di rientrare nella deroga prevista dall’art. 45, par. 4, Tr. funz. Ue, è necessario pure che tali poteri siano effettivamente esercitati in modo abituale dal titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attività.
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