L’A. pone in risalto come l’interpretazione costituzionalmente orientata (che può legittimare interpretazioni abroganti, l’enucleazione di significati normativi che la lettera della disposizione non contempla o, addirittura, di significati normativi contrastanti con la lettera della disposizione, e, infine, interpretazioni selettive dei significati normativi della disposizione) come pure le influenze culturali del sistema italo-comunitario delle fonti abbiano comportato radicali trasformazioni dei caratteri fondanti la tradizionale teoria generale del contratto, con significative ricadute anche sul piano dell’effettività della tutela (a tale ultimo riguardo, si segnalano, a titolo esemplificativo, le evoluzioni giurisprudenziali in materia di anatocismo e di riducibilità ex officio della penale manifestamente eccessiva). In particolare, si sofferma, poi, sulle rielaborazioni dottrinali e giurisprudenziali del concetto di causa del contratto, la quale, intesa, non più quale astratta “funzione economico-sociale”, bensì quale concreta “funzione economico-individuale”, consente di attribuire maggior rilievo agli interessi concreti rispetto a quelli astrattamente delineati dalla previsione normativa, di privilegiare le peculiarità della fattispecie concreta rispetto a quelle della fattispecie astratta (in ossequio al principio sotteso all’adagio latino “ex facto oritur jus”), così comportando un sostanziale superamento anche della tecnica interpretativa della sussunzione.

Diritto civile, legalità costituzionale e comunitaria, superamento della tecnica della sussunzione ed evoluzioni giurisprudenziali in materia di causa del contratto

FERRONI, LANFRANCO
2014

Abstract

L’A. pone in risalto come l’interpretazione costituzionalmente orientata (che può legittimare interpretazioni abroganti, l’enucleazione di significati normativi che la lettera della disposizione non contempla o, addirittura, di significati normativi contrastanti con la lettera della disposizione, e, infine, interpretazioni selettive dei significati normativi della disposizione) come pure le influenze culturali del sistema italo-comunitario delle fonti abbiano comportato radicali trasformazioni dei caratteri fondanti la tradizionale teoria generale del contratto, con significative ricadute anche sul piano dell’effettività della tutela (a tale ultimo riguardo, si segnalano, a titolo esemplificativo, le evoluzioni giurisprudenziali in materia di anatocismo e di riducibilità ex officio della penale manifestamente eccessiva). In particolare, si sofferma, poi, sulle rielaborazioni dottrinali e giurisprudenziali del concetto di causa del contratto, la quale, intesa, non più quale astratta “funzione economico-sociale”, bensì quale concreta “funzione economico-individuale”, consente di attribuire maggior rilievo agli interessi concreti rispetto a quelli astrattamente delineati dalla previsione normativa, di privilegiare le peculiarità della fattispecie concreta rispetto a quelle della fattispecie astratta (in ossequio al principio sotteso all’adagio latino “ex facto oritur jus”), così comportando un sostanziale superamento anche della tecnica interpretativa della sussunzione.
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