Con la sentenza del Consiglio di Stato del 20 luglio 2016, n. 3297, si è concluso il percorso verso la parificazione tra fecondazione omologa e fecondazione eterologa. Già la Corte costituzionale, con la sentenza del 10 giugno 2014, n. 162 aveva dichiarato l’incostituzionalità della norma che vietava il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Ora, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3297/2016, stabilisce che la determinazione della Regione Lombardia di distinguere la fecondazione omologa da quella eterologa, al fine del finanziamento a carico del sistema sanitario solo della prima, incide irragionevolmente sull’esercizio del diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale, realizzando una disparità di trattamento lesivo del diritto alla salute delle coppie affette da sterilità o da infertilità assolute. Tale disparità di trattamento non può trovare giustificazione né nella discrezionalità delle regioni di finanziare prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai “livelli essenziali di assistenza” (LEA), né nella scarsità delle risorse finanziarie. Quanto a quest’ultimo argomento, in particolare, occorre che vanga esplicitato perché taluni soggetti debbano essere preferiti rispetto ad altri (o talune prestazioni sanitarie siano considerate erogabili ed altre no), pena l’arbitrarietà di una diversa decisione.
L’illegittimità della discriminazione finanziaria tra fecondazione omologa ed eterologa
GNES, MATTEO
2016
Abstract
Con la sentenza del Consiglio di Stato del 20 luglio 2016, n. 3297, si è concluso il percorso verso la parificazione tra fecondazione omologa e fecondazione eterologa. Già la Corte costituzionale, con la sentenza del 10 giugno 2014, n. 162 aveva dichiarato l’incostituzionalità della norma che vietava il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Ora, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3297/2016, stabilisce che la determinazione della Regione Lombardia di distinguere la fecondazione omologa da quella eterologa, al fine del finanziamento a carico del sistema sanitario solo della prima, incide irragionevolmente sull’esercizio del diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale, realizzando una disparità di trattamento lesivo del diritto alla salute delle coppie affette da sterilità o da infertilità assolute. Tale disparità di trattamento non può trovare giustificazione né nella discrezionalità delle regioni di finanziare prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai “livelli essenziali di assistenza” (LEA), né nella scarsità delle risorse finanziarie. Quanto a quest’ultimo argomento, in particolare, occorre che vanga esplicitato perché taluni soggetti debbano essere preferiti rispetto ad altri (o talune prestazioni sanitarie siano considerate erogabili ed altre no), pena l’arbitrarietà di una diversa decisione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.