Il T.A.R. del Lazio, con due sentenze del 24 maggio 2017 (n. 6170 e n. 6171), ha annullato le nomine dei direttori di cinque dei venti direttori dei musei di rilevante interesse nazionale nominati nel settembre 2015 e, con altre due sentenze del 7 giugno 2017 (n. 6719 e n. 6720), ha annullato sia il decreto ministeriale istitutivo del Parco archeologico del Colosseo, sia il decreto direttoriale con il quale era stata indetta la selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore dello stesso Parco. Tra i diversi vizi rilevati dal T.A.R. del Lazio vi è l’omissione del requisito della cittadinanza italiana. Tale carenza, da un lato, rispondeva all’esigenza di aprire a candidati stranieri la selezione, per dare attuazione alla spinta dell’internazionalizzazione fortemente voluta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Dall’altro, è conforme ai principi di libera circolazione dei lavoratori stabiliti dal diritto dell’Unione europea, che consente l’applicazione del requisito della cittadinanza solo nel caso in cui ricorrano due condizioni: esercizio di pubblici poteri e tutela degli interessi generali dello Stato o delle pubbliche collettività. Tali criteri non sono stati definiti dalla Corte di giustizia in modo generale, per cui, per comprenderne la portata, occorre esaminarne le diverse decisioni, ed in particolare quelle più recenti. Da tale esame emerge che le funzioni di direttore dei musei non rientrano nella deroga alla libera circolazione, per cui la relativa selezione deve essere aperta anche ai cittadini dei Paesi membri dell’Ue. Ciò è stato confermato dal Consiglio di Stato, con due sentenze del 24 luglio 2017 (n. 3665 e n. 3666), con cui sono state annullate le sentenze del T.A.R. sul Colosseo.

Musei italiani e direttori stranieri. L'apertura della direzione dei musei italiani ai cittadini europei

Gnes, M.
2017

Abstract

Il T.A.R. del Lazio, con due sentenze del 24 maggio 2017 (n. 6170 e n. 6171), ha annullato le nomine dei direttori di cinque dei venti direttori dei musei di rilevante interesse nazionale nominati nel settembre 2015 e, con altre due sentenze del 7 giugno 2017 (n. 6719 e n. 6720), ha annullato sia il decreto ministeriale istitutivo del Parco archeologico del Colosseo, sia il decreto direttoriale con il quale era stata indetta la selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore dello stesso Parco. Tra i diversi vizi rilevati dal T.A.R. del Lazio vi è l’omissione del requisito della cittadinanza italiana. Tale carenza, da un lato, rispondeva all’esigenza di aprire a candidati stranieri la selezione, per dare attuazione alla spinta dell’internazionalizzazione fortemente voluta dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Dall’altro, è conforme ai principi di libera circolazione dei lavoratori stabiliti dal diritto dell’Unione europea, che consente l’applicazione del requisito della cittadinanza solo nel caso in cui ricorrano due condizioni: esercizio di pubblici poteri e tutela degli interessi generali dello Stato o delle pubbliche collettività. Tali criteri non sono stati definiti dalla Corte di giustizia in modo generale, per cui, per comprenderne la portata, occorre esaminarne le diverse decisioni, ed in particolare quelle più recenti. Da tale esame emerge che le funzioni di direttore dei musei non rientrano nella deroga alla libera circolazione, per cui la relativa selezione deve essere aperta anche ai cittadini dei Paesi membri dell’Ue. Ciò è stato confermato dal Consiglio di Stato, con due sentenze del 24 luglio 2017 (n. 3665 e n. 3666), con cui sono state annullate le sentenze del T.A.R. sul Colosseo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2654641
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