L’art. 47 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tuteli ed incoraggi il risparmio in ogni sua forma mentre prevede la regolazione del credito attraverso tre azioni (disciplina, coordinamento e controllo). Poiché non è vi è contenuta una definizione di risparmio, si è cercato di ricostruire la nozione partendo dalla sua funzione originaria, vale a dire quella dell’accumulo di risorse per fare fronte a bisogni futuri. Si è poi dimostrato, in relazione alla componente funzionale, che non tutte le forme di impiego delle risorse possono rientrare nell’ambito dell’istituto: sono quindi da tenere distinte il risparmio e l’investimento, come rientranti nella copertura di tutela costituzionale, dalle speculazioni. Si è infine completato il tratto definitorio del risparmio con la declinazione dell’art. 47 Cost. in una componente valoriale del risparmio, accanto ad una pretesa sociale verso determi-nati beni (c.d. risparmio popolare) ed infine in un diritto soggettivo posto a protezione del ri-sparmiatore. La maggior parte delle interpretazioni della norma, invece, si è limitata a cogliere la sola dimen-sione valoriale, la quale è finita per trovarsi ad essere sbilanciata nella preminenza assegnata alle politiche monetarie e del credito, riducendo gli spazi di protezione costituzionalmente previsti. Il tentativo non è quello di isolare il concetto giuridico di risparmio dal rapporto certamente forte e inscindibile con la moneta ed il credito, ma di estrarre i contenuti indefettibili del medesimo per orientare le decisioni che intersecano il perimetro di protezione e che hanno rappresentato negli ultimi anni, in occasione delle ben note crisi sistemiche, forme di presidio inadeguate e fallimenta-ri.
SOVRANITÀ DELLA PERSONA NELLE DETERMINANTI DI TUTELA DEL RISPARMIO
Alberto Clini
2017-01-01
Abstract
L’art. 47 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tuteli ed incoraggi il risparmio in ogni sua forma mentre prevede la regolazione del credito attraverso tre azioni (disciplina, coordinamento e controllo). Poiché non è vi è contenuta una definizione di risparmio, si è cercato di ricostruire la nozione partendo dalla sua funzione originaria, vale a dire quella dell’accumulo di risorse per fare fronte a bisogni futuri. Si è poi dimostrato, in relazione alla componente funzionale, che non tutte le forme di impiego delle risorse possono rientrare nell’ambito dell’istituto: sono quindi da tenere distinte il risparmio e l’investimento, come rientranti nella copertura di tutela costituzionale, dalle speculazioni. Si è infine completato il tratto definitorio del risparmio con la declinazione dell’art. 47 Cost. in una componente valoriale del risparmio, accanto ad una pretesa sociale verso determi-nati beni (c.d. risparmio popolare) ed infine in un diritto soggettivo posto a protezione del ri-sparmiatore. La maggior parte delle interpretazioni della norma, invece, si è limitata a cogliere la sola dimen-sione valoriale, la quale è finita per trovarsi ad essere sbilanciata nella preminenza assegnata alle politiche monetarie e del credito, riducendo gli spazi di protezione costituzionalmente previsti. Il tentativo non è quello di isolare il concetto giuridico di risparmio dal rapporto certamente forte e inscindibile con la moneta ed il credito, ma di estrarre i contenuti indefettibili del medesimo per orientare le decisioni che intersecano il perimetro di protezione e che hanno rappresentato negli ultimi anni, in occasione delle ben note crisi sistemiche, forme di presidio inadeguate e fallimenta-ri.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.