L’art. 47 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tuteli ed incoraggi il risparmio in ogni sua forma mentre prevede la regolazione del credito attraverso tre azioni (disciplina, coordinamento e controllo). Poiché non è vi è contenuta una definizione di risparmio, si è cercato di ricostruire la nozione partendo dalla sua funzione originaria, vale a dire quella dell’accumulo di risorse per fare fronte a bisogni futuri. Si è poi dimostrato, in relazione alla componente funzionale, che non tutte le forme di impiego delle risorse possono rientrare nell’ambito dell’istituto: sono quindi da tenere distinte il risparmio e l’investimento, come rientranti nella copertura di tutela costituzionale, dalle speculazioni. Si è infine completato il tratto definitorio del risparmio con la declinazione dell’art. 47 Cost. in una componente valoriale del risparmio, accanto ad una pretesa sociale verso determi-nati beni (c.d. risparmio popolare) ed infine in un diritto soggettivo posto a protezione del ri-sparmiatore. La maggior parte delle interpretazioni della norma, invece, si è limitata a cogliere la sola dimen-sione valoriale, la quale è finita per trovarsi ad essere sbilanciata nella preminenza assegnata alle politiche monetarie e del credito, riducendo gli spazi di protezione costituzionalmente previsti. Il tentativo non è quello di isolare il concetto giuridico di risparmio dal rapporto certamente forte e inscindibile con la moneta ed il credito, ma di estrarre i contenuti indefettibili del medesimo per orientare le decisioni che intersecano il perimetro di protezione e che hanno rappresentato negli ultimi anni, in occasione delle ben note crisi sistemiche, forme di presidio inadeguate e fallimenta-ri.

SOVRANITÀ DELLA PERSONA NELLE DETERMINANTI DI TUTELA DEL RISPARMIO

Alberto Clini
2017

Abstract

L’art. 47 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tuteli ed incoraggi il risparmio in ogni sua forma mentre prevede la regolazione del credito attraverso tre azioni (disciplina, coordinamento e controllo). Poiché non è vi è contenuta una definizione di risparmio, si è cercato di ricostruire la nozione partendo dalla sua funzione originaria, vale a dire quella dell’accumulo di risorse per fare fronte a bisogni futuri. Si è poi dimostrato, in relazione alla componente funzionale, che non tutte le forme di impiego delle risorse possono rientrare nell’ambito dell’istituto: sono quindi da tenere distinte il risparmio e l’investimento, come rientranti nella copertura di tutela costituzionale, dalle speculazioni. Si è infine completato il tratto definitorio del risparmio con la declinazione dell’art. 47 Cost. in una componente valoriale del risparmio, accanto ad una pretesa sociale verso determi-nati beni (c.d. risparmio popolare) ed infine in un diritto soggettivo posto a protezione del ri-sparmiatore. La maggior parte delle interpretazioni della norma, invece, si è limitata a cogliere la sola dimen-sione valoriale, la quale è finita per trovarsi ad essere sbilanciata nella preminenza assegnata alle politiche monetarie e del credito, riducendo gli spazi di protezione costituzionalmente previsti. Il tentativo non è quello di isolare il concetto giuridico di risparmio dal rapporto certamente forte e inscindibile con la moneta ed il credito, ma di estrarre i contenuti indefettibili del medesimo per orientare le decisioni che intersecano il perimetro di protezione e che hanno rappresentato negli ultimi anni, in occasione delle ben note crisi sistemiche, forme di presidio inadeguate e fallimenta-ri.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2656052
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