Richiamata l’attenzione sui motivi di illegittimità del ricorso ai c.d. centri di voto e sui rischi dell’autoreferenzialità acquisita in tal modo dai gruppi di potere nelle decisioni assembleari (così come confermato da varia giurisprudenza: App. di Brescia 13 genn. 2000; Cass. 13 dic. 2002 n. 17848; Trib. di Milano 13 genn. 1988; Cass. 30 magg. 2008 n. 14554) si discute del voto per corrispondenza e del voto elettronico in rapporto al metodo collegiale, e della portata e limiti degli artt. 2538 c.c. (relativamente alle società cooperative) e 2370 c.c. (relativamente alle s.p.a.) in rapporto agli artt. 125 ss. TUF e alle direttive comunitarie. Ciò anche in confutazione della sentenza del Tribunale di Bologna (Sezione specializzata per l’impresa) 18 mar. 2014 n. 899 (inedita, ma qui riportata per ampi tratti), la quale ha adottato un’interpretazione che accomuna la disciplina delle due differenti situazioni societarie, che pure appare insostenibile anche sulla scorta di motivazioni di incostituzionalità.

Nomina degli organi sociali di banche popolari tra principio di collegialità e c.d. centri di voto: la esasperata protezione della autoreferenzialità in un sistema bancocentrico

samorì
2014

Abstract

Richiamata l’attenzione sui motivi di illegittimità del ricorso ai c.d. centri di voto e sui rischi dell’autoreferenzialità acquisita in tal modo dai gruppi di potere nelle decisioni assembleari (così come confermato da varia giurisprudenza: App. di Brescia 13 genn. 2000; Cass. 13 dic. 2002 n. 17848; Trib. di Milano 13 genn. 1988; Cass. 30 magg. 2008 n. 14554) si discute del voto per corrispondenza e del voto elettronico in rapporto al metodo collegiale, e della portata e limiti degli artt. 2538 c.c. (relativamente alle società cooperative) e 2370 c.c. (relativamente alle s.p.a.) in rapporto agli artt. 125 ss. TUF e alle direttive comunitarie. Ciò anche in confutazione della sentenza del Tribunale di Bologna (Sezione specializzata per l’impresa) 18 mar. 2014 n. 899 (inedita, ma qui riportata per ampi tratti), la quale ha adottato un’interpretazione che accomuna la disciplina delle due differenti situazioni societarie, che pure appare insostenibile anche sulla scorta di motivazioni di incostituzionalità.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2657485
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