Per garantire la sicurezza pubblica, prevenendo e contrastando fenomeni di criminalità transnazionale, si sono così moltiplicati gli strumenti di accesso ai dati personali dei cittadini europei. Con risultati, tutto sommato, altalenanti, tanto che ancora oggi vengono continuamente varati sistemi, come gli accordi PNR e la direttiva n. 2016/681, che continuano ad andare nella direzione di trasferire e trattare i dati personali per finalità di pubblica sicurezza. Alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nelle sentenze Digital Rights Ireland, Schrems e Tele2 Sverige AB, il parere n. 1/15 sembra far emergere la sussistenza di varie lacune nella direttiva n. 2016/681, specialmente in ordine alla disomogeneità del campo di applicazione, alla vaghezza di alcune categorie di PNR utilizzabili, ai criteri per regolare gli accessi ai dati raccolti da parte delle autorità di controllo e alle modalità di conservazione dei dati. In order to guarantee public security, by preventing and combating phenomena of transnational crime, the instruments for accessing personal data of European citizens have multiplied, with mixed results, so much so that even today are continuously launched systems, such as the PNR agreements and the Directive 2016/681/EU, that continue to go in the direction of transferring and processing personal data for purposes of public security. In the light of the indications provided by the CJEU with Digital Rights Ireland, Schrems and Tele2 Sverige AB judgments, Opinion 1/15 seems to highlight the existence of various gaps in Directive 2016/681, especially with regard to the lack of homogeneity within the scope, the uncertainty of some PNR categories, the absence of appropriate criteria to regulate access of the competent authorities to personal data collected and the methods of data retention.

GLI ACCORDI PNR (PASSENGER NAME RECORD) NELLA LOTTA AL TERRORISMO INTERNAZIONALE. CONSEGUENZE DEL PARERE N. 1/15 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 26 LUGLIO 2017 PER LA LEGITTIMITÀ DELLA DIRETTIVA N. 2016/681/UE

Edoardo Alberto Rossi
2018

Abstract

Per garantire la sicurezza pubblica, prevenendo e contrastando fenomeni di criminalità transnazionale, si sono così moltiplicati gli strumenti di accesso ai dati personali dei cittadini europei. Con risultati, tutto sommato, altalenanti, tanto che ancora oggi vengono continuamente varati sistemi, come gli accordi PNR e la direttiva n. 2016/681, che continuano ad andare nella direzione di trasferire e trattare i dati personali per finalità di pubblica sicurezza. Alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nelle sentenze Digital Rights Ireland, Schrems e Tele2 Sverige AB, il parere n. 1/15 sembra far emergere la sussistenza di varie lacune nella direttiva n. 2016/681, specialmente in ordine alla disomogeneità del campo di applicazione, alla vaghezza di alcune categorie di PNR utilizzabili, ai criteri per regolare gli accessi ai dati raccolti da parte delle autorità di controllo e alle modalità di conservazione dei dati. In order to guarantee public security, by preventing and combating phenomena of transnational crime, the instruments for accessing personal data of European citizens have multiplied, with mixed results, so much so that even today are continuously launched systems, such as the PNR agreements and the Directive 2016/681/EU, that continue to go in the direction of transferring and processing personal data for purposes of public security. In the light of the indications provided by the CJEU with Digital Rights Ireland, Schrems and Tele2 Sverige AB judgments, Opinion 1/15 seems to highlight the existence of various gaps in Directive 2016/681, especially with regard to the lack of homogeneity within the scope, the uncertainty of some PNR categories, the absence of appropriate criteria to regulate access of the competent authorities to personal data collected and the methods of data retention.
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