Due recenti decisioni della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, di segno opposto, sulla nomina di direttori stranieri dei musei, hanno riaperto il dibattito sul requisito del possesso della cittadinanza italiana per l’accesso alla funzione pubblica, ed in particolare alla dirigenza. Tale deroga alla libera circolazione dei lavoratori nell’UE è ammessa solo nel caso di posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri e che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche. Il rinvio all’Adunanza plenaria per la soluzione del contrasto giurisprudenziale rappresenta un’importante occasione, sia per consentire al giudice amministrativo di pronunciarsi in via definitiva su una questione di grande rilievo; sia per riflettere sull’estensione del requisito della cittadinanza per l’accesso alla dirigenza pubblica, anche in vista di una futura riforma della stessa. Dall’esame dei principi costituzionali non emerge una chiara riserva di cittadinanza; e dall’esame della giurisprudenza dalla Corte di giustizia emerge come il requisito sia interpretato inmodosempre più restrittivo, tale da non ammettere una deroga generalizzata per l’accesso alla dirigenza pubblica.

La dirigenza pubblica e il requisito della cittadinanza

Gnes M.
2018

Abstract

Due recenti decisioni della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, di segno opposto, sulla nomina di direttori stranieri dei musei, hanno riaperto il dibattito sul requisito del possesso della cittadinanza italiana per l’accesso alla funzione pubblica, ed in particolare alla dirigenza. Tale deroga alla libera circolazione dei lavoratori nell’UE è ammessa solo nel caso di posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri e che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche. Il rinvio all’Adunanza plenaria per la soluzione del contrasto giurisprudenziale rappresenta un’importante occasione, sia per consentire al giudice amministrativo di pronunciarsi in via definitiva su una questione di grande rilievo; sia per riflettere sull’estensione del requisito della cittadinanza per l’accesso alla dirigenza pubblica, anche in vista di una futura riforma della stessa. Dall’esame dei principi costituzionali non emerge una chiara riserva di cittadinanza; e dall’esame della giurisprudenza dalla Corte di giustizia emerge come il requisito sia interpretato inmodosempre più restrittivo, tale da non ammettere una deroga generalizzata per l’accesso alla dirigenza pubblica.
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