Nel vigente quadro normativo, la collocazione in Italia del debitore principale sembra necessaria per l’affermazione della giurisdizione nei procedimenti di espropriazione presso terzi. Può tuttavia ritenersi costituzionalmente doveroso affermarla anche qualora il terzo debitore detenga beni staggibili solo in Italia. All’uopo appare peraltro indefettibile una statuizione della Consulta.

Il pignoramento di crediti di debitori esteri e l’art. 26 bis c.p.c.

A. Giussani;M. Cassiani
2018

Abstract

Nel vigente quadro normativo, la collocazione in Italia del debitore principale sembra necessaria per l’affermazione della giurisdizione nei procedimenti di espropriazione presso terzi. Può tuttavia ritenersi costituzionalmente doveroso affermarla anche qualora il terzo debitore detenga beni staggibili solo in Italia. All’uopo appare peraltro indefettibile una statuizione della Consulta.
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