La dottrina presenta differenti letture in merito a CTh. 2.4.2, costituzione di Costantino dell’anno 322. Predomina, tuttavia, l’indirizzo che considera tale provvedimento rendere obbligatoria la denuntiatio compiuta mediante presentazione alla pubblica autorità della domanda di chiamare in giudizio la controparte; una volta ricevuto l’assenso, la notificazione della citazione verrebbe eseguita con il concorso dell’autorità stessa. Considerando congiuntamente CTh. 2.4.2, e CTh. 2.18.2, in questa sede si propone di riconoscervi un diverso contenuto. Costantino avrebbe stabilito che si attesti di persona l’avvenuta notificazione presso i governatori di provincia o presso coloro i quali sono investiti del potere di redigere documenti ufficiali certificati, al fine di evitare che mediante una privata testatio, sottoscritta con i nomi di persone defunte o assenti o irreperibili, sia falsamente attribuita credibilità all’avvenuta notificazione. The vast majority of Scholars interpret CTh. 2.4.2, a constitution of Constantine enacted in 322 AD, as if the Emperor had established that the notification of suit (denuntiatio) had to be issued through the public authority. Reading together CTh. 2.4.2 and CTh. 2.18.2, is here suggested another interpretation. In order to prevent false written evidence of the notification, Constantine had established that the witnesses of the notification had to appear in front of the office of the governor or in front of the officers who had the ius actorum conficiendorum.

Costantino abolisce la privata testatio (CTh 2.4.2)

U. Agnati
2012

Abstract

La dottrina presenta differenti letture in merito a CTh. 2.4.2, costituzione di Costantino dell’anno 322. Predomina, tuttavia, l’indirizzo che considera tale provvedimento rendere obbligatoria la denuntiatio compiuta mediante presentazione alla pubblica autorità della domanda di chiamare in giudizio la controparte; una volta ricevuto l’assenso, la notificazione della citazione verrebbe eseguita con il concorso dell’autorità stessa. Considerando congiuntamente CTh. 2.4.2, e CTh. 2.18.2, in questa sede si propone di riconoscervi un diverso contenuto. Costantino avrebbe stabilito che si attesti di persona l’avvenuta notificazione presso i governatori di provincia o presso coloro i quali sono investiti del potere di redigere documenti ufficiali certificati, al fine di evitare che mediante una privata testatio, sottoscritta con i nomi di persone defunte o assenti o irreperibili, sia falsamente attribuita credibilità all’avvenuta notificazione. The vast majority of Scholars interpret CTh. 2.4.2, a constitution of Constantine enacted in 322 AD, as if the Emperor had established that the notification of suit (denuntiatio) had to be issued through the public authority. Reading together CTh. 2.4.2 and CTh. 2.18.2, is here suggested another interpretation. In order to prevent false written evidence of the notification, Constantine had established that the witnesses of the notification had to appear in front of the office of the governor or in front of the officers who had the ius actorum conficiendorum.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2663713
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