Il volume presenta i risultati di una articolata indagine sui profili giuridici dello scioglimento unilaterale del matrimonio. Più nello specifico il cap. I offre un confronto introduttivo tra alcune testimonianze 'esemplari' di Cicerone, Costantino e Agostino e abbozza un quadro iniziale inerente la familia e il diritto romano. Nel cap. II si tratta del sostantivo repudium e del verbo repudio nelle fonti, suddivise in letterarie e giuridiche, ripartendo ulteriormente le occorrenze di sostantivo e verbo laddove presentino o non significati inerenti lo scioglimento del fidanzamento o del matrimonio. Tale analisi delle fonti è seguita (nel cap. III) dai lineamenti dell’evoluzione del repudium da Romolo alla Tetrarchia, considerando, tra gli altri, i seguenti temi: Romolo e il marito ripudiante, famiglia e matrimonio in epoca arcaica, le testimonianze Dion. Hal. 2.25.6 e Plut. Rom. 22.3 in merito allo scioglimento del matrimonio, il trinoctium e la costituzione della manus, i primi scioglimenti unilaterali attestati e, in particolare i casi di Lucio Annio e Spurio Carvilio Ruga; la dissolubilità del matrimonio negli ultimi due secoli dell’età repubblicana, tenendo conto dei mutamenti storico-sociali, i matrimoni sine manu e le testimonianze delle fonti, con particolare attenzione per Catone e il divortium del vir in Gell. N.A. 10.23.4. In chiusura del cap. si tratta della limitazione del divorzio nella legislazione di Augusto, con analisi di Suet. Aug. 34, D. 24.2.9 (Paulus 2 de adult., e l'evoluzione normativa in epoca imperiale fino a Diocleziano. Il cap. IV è incentrato sul divieto costantiniano del repudium e le sue eccezioni, dunque sull'analisi di CTh. 3.16.1 (la genesi del provvedimento, la trasmissione dello stesso, l'esame del testo e della correlata interpretatio); della costituzione viene poi considerato il marito ripudiabile: homicida, sepulchrorum dissolutor, con specifica analisi del significato giuridico del vocabolo crimen e delle figure di homicidium e sepulchri violatio. Viene poi vagliato il profilo della moglie ripudiabile in quanto moecha o conciliatrix, richiamando criticamente varie fonti tra cui la lex Iulia de adulteriis coercendis e CTh. 9.7.2 (=C. 9.9.29). L'analisi si orienta poi sulla causa di giustificazione del ripudio offerta al ripiudante dal coniuge che sia medicamentarius o medicamentaria. Per questo, a un'analisi di medicamentarius e maleficus, venenum e carmina, fa seguito l'approfondimento di CTh. 9.16.3 (= C. 9.18.4), allargando lo sguardo a farmacopea e magia. CTh. 3.16.1 impone anche un approfondimento dei profili della procedura inerente il repudium, con un'analisi che, tra l'altro, si incentra sul valore giuridico di 'probare', 'inquirere' e 'laudare', sulla matrice civilistica della procedura e la possibilità del procedimento criminale incidentale, sullo scioglimento del matrimonio quale premio per l’accusa, sulle numerose conseguenze personali e patrimoniali in capo ai coniugi, tenendo conto anche delle differenze che emergono con il quadro giuridico ricostruibile sulla base della interpretatio. Il cap. V disegna il contesto del IV secolo nel quale inquadrare il repudium ‘costantiniano’. Viene considerata la legislazione di Costantino in materia di costumi, matrimonio e famiglia, i connessi profili politici e ideologici, il ratto, i poteri del pater familias e altri provvedimenti costantiniani in merito a pudore e famiglia, CTh. 9.15.1 a. 318 e l’uccisione all’interno della famiglia, le disposizioni in merito al concubinato e al tutore che violi la castità della propria pupilla. Debita attenzione è riservata allo scioglimento unilaterale del fidanzamento nella legislazione costantiniana. Viene poi necessariamente in rilievo il rapporto di CTh. 3.16.1 con il Cristianesimo, per analizzare il quale, dopo un'analisi delle valutazioni storiografiche in merito a tale influsso, vengono analizzati la prassi, i canoni e la patristica. Viene poi studiata (considerando fonti papiracee e letterarie) l’applicazione di CTh. 3.16.1 e la sua abrogazione da parte di Giuliano l’Apostata e il caso della moglie del militare che scioglie unilateralmente il matrimonio (C. 5.17.7, a. 337). Il cap. VI affronta il repudium nel V secolo. Dapprima vengono in rilevo Onorio e Costanzo III con il loro recupero e temperamento delle previsioni costantiniane attraverso CTh. 3.16.2, provvedimento dell'anno 421 del quale si porta in luce il contesto politico, importante per comprendere tale costituzione, della quale vengono anche indagati il rapporto con i canoni e la patristica. Il seguente intervento normativo a nostra disposizione è quello di Teodosio II, che interviene sul regime dettato dal suo Codice (NTh. 12), con un ritorno al diritto classico, e dunque vengono indagati il consensus, il favor liberorum, il significato di moderamen (anche mediante un confronto con NTh. 11, a. 439). Si valutano poi le divergenze normative tra Oriente e Occidente, tra NVal. 35, a. 452 e C. 5.17.8, a. 449, venendo a trattare l'importante tema della separazione legislativa interna all’Impero alla luce delle disposizioni sul repudium. Segue lo studio di un provvedimento di Anastasio sullo scioglimento del matrimonio: C 5.17.9, a. 497. Il cap. VII riprende le ipotesi, i problemi, i dati emersi in precedenza, rielaborandoli in un quadro conclusivo, provando a portare a coerenza un lungo itineriario giuridico, affrontando anche le limitazioni del ripudio arcaiche e tardoantiche, il matrimonio e l’autonomia privata, alcuni aspetti del diritto criminale, la figura della donna, l'indissolubilità del matrimonio e le seconde nozze, i profili sociali, culturali e religiosi, l’osservanza delle regole nella prassi attestata dai documenti.

Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V

Ulrico Agnati
2017

Abstract

Il volume presenta i risultati di una articolata indagine sui profili giuridici dello scioglimento unilaterale del matrimonio. Più nello specifico il cap. I offre un confronto introduttivo tra alcune testimonianze 'esemplari' di Cicerone, Costantino e Agostino e abbozza un quadro iniziale inerente la familia e il diritto romano. Nel cap. II si tratta del sostantivo repudium e del verbo repudio nelle fonti, suddivise in letterarie e giuridiche, ripartendo ulteriormente le occorrenze di sostantivo e verbo laddove presentino o non significati inerenti lo scioglimento del fidanzamento o del matrimonio. Tale analisi delle fonti è seguita (nel cap. III) dai lineamenti dell’evoluzione del repudium da Romolo alla Tetrarchia, considerando, tra gli altri, i seguenti temi: Romolo e il marito ripudiante, famiglia e matrimonio in epoca arcaica, le testimonianze Dion. Hal. 2.25.6 e Plut. Rom. 22.3 in merito allo scioglimento del matrimonio, il trinoctium e la costituzione della manus, i primi scioglimenti unilaterali attestati e, in particolare i casi di Lucio Annio e Spurio Carvilio Ruga; la dissolubilità del matrimonio negli ultimi due secoli dell’età repubblicana, tenendo conto dei mutamenti storico-sociali, i matrimoni sine manu e le testimonianze delle fonti, con particolare attenzione per Catone e il divortium del vir in Gell. N.A. 10.23.4. In chiusura del cap. si tratta della limitazione del divorzio nella legislazione di Augusto, con analisi di Suet. Aug. 34, D. 24.2.9 (Paulus 2 de adult., e l'evoluzione normativa in epoca imperiale fino a Diocleziano. Il cap. IV è incentrato sul divieto costantiniano del repudium e le sue eccezioni, dunque sull'analisi di CTh. 3.16.1 (la genesi del provvedimento, la trasmissione dello stesso, l'esame del testo e della correlata interpretatio); della costituzione viene poi considerato il marito ripudiabile: homicida, sepulchrorum dissolutor, con specifica analisi del significato giuridico del vocabolo crimen e delle figure di homicidium e sepulchri violatio. Viene poi vagliato il profilo della moglie ripudiabile in quanto moecha o conciliatrix, richiamando criticamente varie fonti tra cui la lex Iulia de adulteriis coercendis e CTh. 9.7.2 (=C. 9.9.29). L'analisi si orienta poi sulla causa di giustificazione del ripudio offerta al ripiudante dal coniuge che sia medicamentarius o medicamentaria. Per questo, a un'analisi di medicamentarius e maleficus, venenum e carmina, fa seguito l'approfondimento di CTh. 9.16.3 (= C. 9.18.4), allargando lo sguardo a farmacopea e magia. CTh. 3.16.1 impone anche un approfondimento dei profili della procedura inerente il repudium, con un'analisi che, tra l'altro, si incentra sul valore giuridico di 'probare', 'inquirere' e 'laudare', sulla matrice civilistica della procedura e la possibilità del procedimento criminale incidentale, sullo scioglimento del matrimonio quale premio per l’accusa, sulle numerose conseguenze personali e patrimoniali in capo ai coniugi, tenendo conto anche delle differenze che emergono con il quadro giuridico ricostruibile sulla base della interpretatio. Il cap. V disegna il contesto del IV secolo nel quale inquadrare il repudium ‘costantiniano’. Viene considerata la legislazione di Costantino in materia di costumi, matrimonio e famiglia, i connessi profili politici e ideologici, il ratto, i poteri del pater familias e altri provvedimenti costantiniani in merito a pudore e famiglia, CTh. 9.15.1 a. 318 e l’uccisione all’interno della famiglia, le disposizioni in merito al concubinato e al tutore che violi la castità della propria pupilla. Debita attenzione è riservata allo scioglimento unilaterale del fidanzamento nella legislazione costantiniana. Viene poi necessariamente in rilievo il rapporto di CTh. 3.16.1 con il Cristianesimo, per analizzare il quale, dopo un'analisi delle valutazioni storiografiche in merito a tale influsso, vengono analizzati la prassi, i canoni e la patristica. Viene poi studiata (considerando fonti papiracee e letterarie) l’applicazione di CTh. 3.16.1 e la sua abrogazione da parte di Giuliano l’Apostata e il caso della moglie del militare che scioglie unilateralmente il matrimonio (C. 5.17.7, a. 337). Il cap. VI affronta il repudium nel V secolo. Dapprima vengono in rilevo Onorio e Costanzo III con il loro recupero e temperamento delle previsioni costantiniane attraverso CTh. 3.16.2, provvedimento dell'anno 421 del quale si porta in luce il contesto politico, importante per comprendere tale costituzione, della quale vengono anche indagati il rapporto con i canoni e la patristica. Il seguente intervento normativo a nostra disposizione è quello di Teodosio II, che interviene sul regime dettato dal suo Codice (NTh. 12), con un ritorno al diritto classico, e dunque vengono indagati il consensus, il favor liberorum, il significato di moderamen (anche mediante un confronto con NTh. 11, a. 439). Si valutano poi le divergenze normative tra Oriente e Occidente, tra NVal. 35, a. 452 e C. 5.17.8, a. 449, venendo a trattare l'importante tema della separazione legislativa interna all’Impero alla luce delle disposizioni sul repudium. Segue lo studio di un provvedimento di Anastasio sullo scioglimento del matrimonio: C 5.17.9, a. 497. Il cap. VII riprende le ipotesi, i problemi, i dati emersi in precedenza, rielaborandoli in un quadro conclusivo, provando a portare a coerenza un lungo itineriario giuridico, affrontando anche le limitazioni del ripudio arcaiche e tardoantiche, il matrimonio e l’autonomia privata, alcuni aspetti del diritto criminale, la figura della donna, l'indissolubilità del matrimonio e le seconde nozze, i profili sociali, culturali e religiosi, l’osservanza delle regole nella prassi attestata dai documenti.
2017
978-88-495-3318-7
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2663728
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