La Corte costituzionale ritiene applicabile alla corrispondenza dei detenuti la disciplina del sequestro di corrispondenza, ma non quella delle intercettazioni di comunicazioni (artt. 266 e ss. c.p.p.), né quella delle prove atipiche (art. 189 c.p.p.), spiegandone le ragioni in modo convincente. L'autore, pur aderendo alle soluzioni adottate, analizza i limiti della discrezionalità legislativa e le molteplici difficolta che prospetta una eventuale regolamentazione delle intercettazioni della corrispondenza epistolare, specialmente di quella in transito negli istituti di pena.

La corrispondenza del detenuto piò essere sequestrata, ma non "intercettata": respinte le eccezioni di incostituzionalità.

Coppetta Maria Grazia
2018

Abstract

La Corte costituzionale ritiene applicabile alla corrispondenza dei detenuti la disciplina del sequestro di corrispondenza, ma non quella delle intercettazioni di comunicazioni (artt. 266 e ss. c.p.p.), né quella delle prove atipiche (art. 189 c.p.p.), spiegandone le ragioni in modo convincente. L'autore, pur aderendo alle soluzioni adottate, analizza i limiti della discrezionalità legislativa e le molteplici difficolta che prospetta una eventuale regolamentazione delle intercettazioni della corrispondenza epistolare, specialmente di quella in transito negli istituti di pena.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2664172
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