Il contributo analizza i rapporti tra magistratura e politica, partendo dall’analisi della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2018, che ha ritenuto legittimo il divieto di iscriversi a partiti politici, fondato sull’art. 98 comma 3 Cost, anche per magistrati fuori ruolo perché collocati in aspettativa per motivi elettorali. Divieto che tende a preservare non solo l’imparzialità del magistrato, ma anche la sua apparenza, sul presupposto che la mancanza di questa pregiudichi la fiducia della collettività nell’amministrazione della giustizia in suo nome. Proprio l’esigenza di preservarla rende necessaria una rimeditazione normativa: difficile che tale obiettivo possa dirsi soddisfatto da un ordinamento che consente al magistrato, dopo la parentesi politica, di tornare a esercitare funzioni giudiziarie in senso stretto; decisamente censurabile che allo stato attuale lo stesso possa assumere cariche politiche in ambito amministrativo senza doversi collocare necessariamente in aspettativa, purché le eserciti in un territorio diverso da quello in cui svolge le funzioni giudiziarie.
Un’eccezione suggestivamente argomentata, un’affermazione di infondatezza condivisibile, un assetto normativo comunque da rimeditare
gabrielli, chiara
2018
Abstract
Il contributo analizza i rapporti tra magistratura e politica, partendo dall’analisi della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2018, che ha ritenuto legittimo il divieto di iscriversi a partiti politici, fondato sull’art. 98 comma 3 Cost, anche per magistrati fuori ruolo perché collocati in aspettativa per motivi elettorali. Divieto che tende a preservare non solo l’imparzialità del magistrato, ma anche la sua apparenza, sul presupposto che la mancanza di questa pregiudichi la fiducia della collettività nell’amministrazione della giustizia in suo nome. Proprio l’esigenza di preservarla rende necessaria una rimeditazione normativa: difficile che tale obiettivo possa dirsi soddisfatto da un ordinamento che consente al magistrato, dopo la parentesi politica, di tornare a esercitare funzioni giudiziarie in senso stretto; decisamente censurabile che allo stato attuale lo stesso possa assumere cariche politiche in ambito amministrativo senza doversi collocare necessariamente in aspettativa, purché le eserciti in un territorio diverso da quello in cui svolge le funzioni giudiziarie.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.