Il contributo muove dal concetto di postverità, come atteggiamento culturale tipico del postmoderno, che ha segnato l’unione tra la svalutazione della verità e le nuove forme di comunicazione tramite Internet. Le fake news sono l’esempio di una questione attuale e antica: cioè l’impiego di argomenti retorici non aderenti alla verità per varie finalità. Il diritto moderno, quello che nasce dalla secolarizzazione, rompe il legame stretto con la verità e accoglie una dimensione scettica e relativista. Anche la libertà di espressione si afferma con questa radice oppositiva al potere costituito e critica verso ogni verità che venga imposta direttamente dall’autorità. Il mondo di Internet amplifica le distorsioni della informazione e della comunicazione ma non è necessario adottare regole speciali: né affidando il compito di controllo agli operatori della Rete, né mediante autorità indipendenti o magistrature speciali. L’ordinamento giuridico già protegge la verità, ad esempio nelle regole per i giornalisti, e l’art. 21 Cost. non pare fondare un generale dovere di verità. Si discute infine la proposta di istituire diritti aletici.

Libertà di espressione e fake news, il difficile rapporto tra verità e diritto. Una prospettiva teorica

Magnani Carlo
2019

Abstract

Il contributo muove dal concetto di postverità, come atteggiamento culturale tipico del postmoderno, che ha segnato l’unione tra la svalutazione della verità e le nuove forme di comunicazione tramite Internet. Le fake news sono l’esempio di una questione attuale e antica: cioè l’impiego di argomenti retorici non aderenti alla verità per varie finalità. Il diritto moderno, quello che nasce dalla secolarizzazione, rompe il legame stretto con la verità e accoglie una dimensione scettica e relativista. Anche la libertà di espressione si afferma con questa radice oppositiva al potere costituito e critica verso ogni verità che venga imposta direttamente dall’autorità. Il mondo di Internet amplifica le distorsioni della informazione e della comunicazione ma non è necessario adottare regole speciali: né affidando il compito di controllo agli operatori della Rete, né mediante autorità indipendenti o magistrature speciali. L’ordinamento giuridico già protegge la verità, ad esempio nelle regole per i giornalisti, e l’art. 21 Cost. non pare fondare un generale dovere di verità. Si discute infine la proposta di istituire diritti aletici.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2666475
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