L’ordinamento sezionale del credito è stato oggetto di letture dottrinarie risalenti, per descrivere sotto diverse angolazioni, le speciali esigenze che giustificavano un’amministrazione derogatoria per la rilevanza dello specifico settore nel contesto economico di crescita e di sviluppo del Paese. Analisi più recenti hanno messo in luce una continuità dei tratti di supremazia speciale che hanno caratterizzato, anche dopo la riforma bancaria degli anni Novanta del secolo scorso, il settore creditizio, reiterando delle caratteristiche sezionali non conformi all’assetto dei poteri pubblici previsto nella cornice costituzionale. Le indagini sui rilievi e sulle incidenze di un ordinamento sezionale paiono perdere d’attualità in seguito all’espansione del diritto europeo nei campi di interesse economico, nella prospettiva di creazione di un mercato unico ispirato alle regole della libera concorrenza. Dopo le recenti crisi sistemiche, il processo di espansione ha portato ad un rafforzamento del ruolo sovranazionale, attraverso l’introduzione di meccanismi unici di vigilanza bancaria e di risoluzione delle crisi, accentrando a livello europeo le funzioni precedentemente esercitate da autorità regolatrici nazionali. Pertanto, se la nuova fase di verticalizzazione europea, nonostante le molteplici difficoltà di avvio dei nuovi meccanismi e di omogeneizzazione delle procedure, dovesse entrare a regime – nell’ottica di assicurare una gestione “neutrale” all’insegna del principio di libera concorrenza -, permane il rischio non solo di ritrovare, ad un livello sovraordinato, la reiterazione dei tratti e dei limiti propri di un ordinamento sezionale – per come si è cercato di analizzarlo – ma soprattutto di perpetrare un sistema inadeguato al perseguimento degli interessi pubblici primari, quali il controllo di stabilità e la tutela del risparmio. Il tentativo di riorganizzare il settore di regolazione bancaria non può quindi essere disgiunto dal recupero della fiducia nelle iniziative economiche (verso i mercati, nell’assumere rischi imprenditoriali, nel concedere il credito e via dicendo) che a sua volta è reso possibile – si crede – non attraverso raffinate e tecnicamente sofisticate sovrastrutture ordinamentali, bensì ponendo al centro del sistema dei pubblici poteri- anche europei – la sovranità della persona.

ORDINAMENTO SEZIONALE DEL CREDITO E DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA

alberto clini
2019

Abstract

L’ordinamento sezionale del credito è stato oggetto di letture dottrinarie risalenti, per descrivere sotto diverse angolazioni, le speciali esigenze che giustificavano un’amministrazione derogatoria per la rilevanza dello specifico settore nel contesto economico di crescita e di sviluppo del Paese. Analisi più recenti hanno messo in luce una continuità dei tratti di supremazia speciale che hanno caratterizzato, anche dopo la riforma bancaria degli anni Novanta del secolo scorso, il settore creditizio, reiterando delle caratteristiche sezionali non conformi all’assetto dei poteri pubblici previsto nella cornice costituzionale. Le indagini sui rilievi e sulle incidenze di un ordinamento sezionale paiono perdere d’attualità in seguito all’espansione del diritto europeo nei campi di interesse economico, nella prospettiva di creazione di un mercato unico ispirato alle regole della libera concorrenza. Dopo le recenti crisi sistemiche, il processo di espansione ha portato ad un rafforzamento del ruolo sovranazionale, attraverso l’introduzione di meccanismi unici di vigilanza bancaria e di risoluzione delle crisi, accentrando a livello europeo le funzioni precedentemente esercitate da autorità regolatrici nazionali. Pertanto, se la nuova fase di verticalizzazione europea, nonostante le molteplici difficoltà di avvio dei nuovi meccanismi e di omogeneizzazione delle procedure, dovesse entrare a regime – nell’ottica di assicurare una gestione “neutrale” all’insegna del principio di libera concorrenza -, permane il rischio non solo di ritrovare, ad un livello sovraordinato, la reiterazione dei tratti e dei limiti propri di un ordinamento sezionale – per come si è cercato di analizzarlo – ma soprattutto di perpetrare un sistema inadeguato al perseguimento degli interessi pubblici primari, quali il controllo di stabilità e la tutela del risparmio. Il tentativo di riorganizzare il settore di regolazione bancaria non può quindi essere disgiunto dal recupero della fiducia nelle iniziative economiche (verso i mercati, nell’assumere rischi imprenditoriali, nel concedere il credito e via dicendo) che a sua volta è reso possibile – si crede – non attraverso raffinate e tecnicamente sofisticate sovrastrutture ordinamentali, bensì ponendo al centro del sistema dei pubblici poteri- anche europei – la sovranità della persona.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2670452
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