Dotarsi di un database dei dati genetici a fini di giustizia penale rappresenta per qualsiasi ordinamento una sfida ineludibile, ma di particolare delicatezza. Ineludibile, perché immagazzinare profili del dna appartenenti a una determinata platea soggettiva in vista della comparazione automatizzata mediante procedure informatiche significa mettere a disposizione degli inquirenti risorse di innegabile rilevanza probatoria. Particolarmente delicata, in quanto dalle scelte che governano acquisizione, conservazione e consultazione di dati geneticamente significativi dipende l’impatto che la “biologizzazione della sicurezza” è destinata a produrre sulla c.d. informational privacy, intesa come diritto dell’individuo al controllo delle informazioni riguardanti la propria sfera personale, tutelata dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In Italia, la banca dati del dna è divenuta operativa soltanto di recente, al termine di un faticoso percorso legislativo. Il contributo si propone di analizzare le scelte tecniche e valoriali operate dalla legge n. 85 del 2009 e dei provvedimenti di attuazione, verificandone la capacità di assicurare un bilanciamento tra gli interessi in contrasto conforme ai parametri di ragionevolezza e proporzionalità e la sintonia con le indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Soltanto a queste condizioni il sacrificio richiesto alla “privacy genetica” per il perseguimento degli scopi di giustizia penale può risultare culturalmente e socialmente accettabile, oltre che giuridicamente legittimo. Non c’è dubbio, infatti, che la domanda collettiva di sicurezza sia divenuta progressivamente più insistente, anche per il diffondersi del fenomeno terroristico; altrettanto innegabilmente, però, si è acuita la sensibilità collettiva verso le differenti declinazioni della riservatezza personale, in special modo nei confronti di un patrimonio genetico ormai percepito come marchio dell’individualità soggettiva. Nessun ordinamento moderno, dunque, può sottrarsi al compito di rendere la tecnologia alleata della privacytanto quanto della giustizia penale.

L’archiviazione dei dati genetici a fini di giustizia penale: gli interessi in gioco, le prescrizioni europee, le soluzioni adottate dal legislatore italiano

Gabrielli Chiara
2019

Abstract

Dotarsi di un database dei dati genetici a fini di giustizia penale rappresenta per qualsiasi ordinamento una sfida ineludibile, ma di particolare delicatezza. Ineludibile, perché immagazzinare profili del dna appartenenti a una determinata platea soggettiva in vista della comparazione automatizzata mediante procedure informatiche significa mettere a disposizione degli inquirenti risorse di innegabile rilevanza probatoria. Particolarmente delicata, in quanto dalle scelte che governano acquisizione, conservazione e consultazione di dati geneticamente significativi dipende l’impatto che la “biologizzazione della sicurezza” è destinata a produrre sulla c.d. informational privacy, intesa come diritto dell’individuo al controllo delle informazioni riguardanti la propria sfera personale, tutelata dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In Italia, la banca dati del dna è divenuta operativa soltanto di recente, al termine di un faticoso percorso legislativo. Il contributo si propone di analizzare le scelte tecniche e valoriali operate dalla legge n. 85 del 2009 e dei provvedimenti di attuazione, verificandone la capacità di assicurare un bilanciamento tra gli interessi in contrasto conforme ai parametri di ragionevolezza e proporzionalità e la sintonia con le indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Soltanto a queste condizioni il sacrificio richiesto alla “privacy genetica” per il perseguimento degli scopi di giustizia penale può risultare culturalmente e socialmente accettabile, oltre che giuridicamente legittimo. Non c’è dubbio, infatti, che la domanda collettiva di sicurezza sia divenuta progressivamente più insistente, anche per il diffondersi del fenomeno terroristico; altrettanto innegabilmente, però, si è acuita la sensibilità collettiva verso le differenti declinazioni della riservatezza personale, in special modo nei confronti di un patrimonio genetico ormai percepito come marchio dell’individualità soggettiva. Nessun ordinamento moderno, dunque, può sottrarsi al compito di rendere la tecnologia alleata della privacytanto quanto della giustizia penale.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2672861
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 0
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? 0
social impact