La monografia offre un quadro complessivo del sistema educativo di Roma antica con l’intento di mettere in evidenza il percorso di formazione dei giovani romani in ambito giuridico, sia per il futuro ingresso nella professione forense, sia per lo svolgimento di attività pubbliche (ad spem omnium tribunalium aut interdum ad stipendia cognitionum sacrarum aut fortasse ad ipsa palatii magisteria (come si dice in paneg. 5.5.4). I “quattro passi” (che non sono soltanto una frase gergale) sono svolti nei quattro capitoli. 1) Il primo è dedicato al rapporto fra retorica (che è l’insegnamento di base e conglobante nella scuola) e il diritto (il cui insegnamento, quando lo si voglia specifico, rimane privato), un tema che coinvolge interdisciplinarmente altre branche del sapere umanistico e antichistico. 2) Il secondo è dedicato a verificare se e in che termini possa parlarsi di aggregazioni (corpora) di insegnanti in particolare attraverso le testimonianze dell’editto vespasianeo di Pergamo de privilegiis medicorum et magistrorum del 74 d.C., del panegirico de restaurandis scholiis di Eumenio del 298 d.C., e della legislazione specifica dei Codici Teodosiano e Giustinianeo (i titoli CTh. 6.21 de professoribus qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam = C. 12.15; CTh. 13.3 de medicis et professoribus = C.10.53; CTh. 14.9 de studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae = C. 11.19): con particolare indugio sull’iniziativa di Teodosio II che nelle parole Et quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae adque doctrinae memoratis magistris sociamus auctores di CTh. 14.9.3.2 dimostra di essere il primo a preoccuparsi dell’insegnamento giuridico ufficiale). 3) Il terzo considera due aspetti dell’attività dell’insegnamento, quello del costituirsi di un “linguaggio” specifico per la scuola (e la “scuola” giuridica in particolare), e quello della documentazione epigrafica e papirologica che attesta la rilevanza pratica e quotidiana del fenomeno. 4) Il quarto indaga più specificamente i programmi dell’insegnamento giuridico fra il prima e il dopo della riforma giustinianea del 533 soffermandosi su aspetti particolari del Tardoantico che risultano attestati o suggeriti dalla cost. Omnem, come, per esempio, la presenza di Papiniano e Paolo nella formazione giuridica offerta dalle scuole tardoantiche e giustinianee (su cui anche A.M. Giomaro, in StuUrb. 67,2015), o una nuova ipotesi di lettura della legge delle citazioni di Teodosio II del 426 d.C. In Appendice sono ripubblicati un raro articolo di Pietro de Francisci del 1911 (Vita e studii a Berito tra la fine del V e gli inizi del VI secolo) e due pagine di Vincenzo Poggi J.S. su Severo «antecessor» (1986).

Quattro passi fra le scuole (e le scuole di diritto) nella Tarda Antichità

GIOMARO, ANNA MARIA
2019

Abstract

La monografia offre un quadro complessivo del sistema educativo di Roma antica con l’intento di mettere in evidenza il percorso di formazione dei giovani romani in ambito giuridico, sia per il futuro ingresso nella professione forense, sia per lo svolgimento di attività pubbliche (ad spem omnium tribunalium aut interdum ad stipendia cognitionum sacrarum aut fortasse ad ipsa palatii magisteria (come si dice in paneg. 5.5.4). I “quattro passi” (che non sono soltanto una frase gergale) sono svolti nei quattro capitoli. 1) Il primo è dedicato al rapporto fra retorica (che è l’insegnamento di base e conglobante nella scuola) e il diritto (il cui insegnamento, quando lo si voglia specifico, rimane privato), un tema che coinvolge interdisciplinarmente altre branche del sapere umanistico e antichistico. 2) Il secondo è dedicato a verificare se e in che termini possa parlarsi di aggregazioni (corpora) di insegnanti in particolare attraverso le testimonianze dell’editto vespasianeo di Pergamo de privilegiis medicorum et magistrorum del 74 d.C., del panegirico de restaurandis scholiis di Eumenio del 298 d.C., e della legislazione specifica dei Codici Teodosiano e Giustinianeo (i titoli CTh. 6.21 de professoribus qui in urbe Constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam = C. 12.15; CTh. 13.3 de medicis et professoribus = C.10.53; CTh. 14.9 de studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae = C. 11.19): con particolare indugio sull’iniziativa di Teodosio II che nelle parole Et quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae adque doctrinae memoratis magistris sociamus auctores di CTh. 14.9.3.2 dimostra di essere il primo a preoccuparsi dell’insegnamento giuridico ufficiale). 3) Il terzo considera due aspetti dell’attività dell’insegnamento, quello del costituirsi di un “linguaggio” specifico per la scuola (e la “scuola” giuridica in particolare), e quello della documentazione epigrafica e papirologica che attesta la rilevanza pratica e quotidiana del fenomeno. 4) Il quarto indaga più specificamente i programmi dell’insegnamento giuridico fra il prima e il dopo della riforma giustinianea del 533 soffermandosi su aspetti particolari del Tardoantico che risultano attestati o suggeriti dalla cost. Omnem, come, per esempio, la presenza di Papiniano e Paolo nella formazione giuridica offerta dalle scuole tardoantiche e giustinianee (su cui anche A.M. Giomaro, in StuUrb. 67,2015), o una nuova ipotesi di lettura della legge delle citazioni di Teodosio II del 426 d.C. In Appendice sono ripubblicati un raro articolo di Pietro de Francisci del 1911 (Vita e studii a Berito tra la fine del V e gli inizi del VI secolo) e due pagine di Vincenzo Poggi J.S. su Severo «antecessor» (1986).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2685149
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