Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione, in una fattispecie di appalto di prestazioni di lavoro vietato dalla L. n. 1369/1960, ha sancito che l’appaltante (o interponente) non ha diritto né a detrarre l’IVA assolta nei confronti dell’appaltatore (o intermediario), visto che le prestazioni di lavoro non rientrano nell’ambito delle prestazioni di servizi ex art. 3 del DPR 633/72, né a portare in deduzione le spese sostenute ai fini IRAP, in quanto riconducibili all’impiego di personale dipendente. La decisione della Corte evidenzia le gravi imperfezioni del sistema dell’IVA e, in particolare, il rischio di non garantire l’effettiva applicazione del principio di neutralità.
Divieto di appalto di manodopera e detraibilità dell’IVA
Bagarotto E
2017
Abstract
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione, in una fattispecie di appalto di prestazioni di lavoro vietato dalla L. n. 1369/1960, ha sancito che l’appaltante (o interponente) non ha diritto né a detrarre l’IVA assolta nei confronti dell’appaltatore (o intermediario), visto che le prestazioni di lavoro non rientrano nell’ambito delle prestazioni di servizi ex art. 3 del DPR 633/72, né a portare in deduzione le spese sostenute ai fini IRAP, in quanto riconducibili all’impiego di personale dipendente. La decisione della Corte evidenzia le gravi imperfezioni del sistema dell’IVA e, in particolare, il rischio di non garantire l’effettiva applicazione del principio di neutralità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.