: Il problema della natura delle entrate derivanti ai Comuni di Venezia e Sanremo dalla gestione delle case da gioco è stato a lungo dibattuto e sembrava essere stato risolto dal legislatore con l’emanazione dell’art. 19 del d.l. n. 318 del 1986, in forza del quale dette entrate debbono considerarsi, «ad ogni effetto» e «fin dalla loro istituzione», di natura pubblicistico-tributaria. Ciononostante, nel tempo sono sorti taluni problemi interpretativi che, seppur riferiti ad un tema assai specifico, coinvolgono questioni di ordine generale di grande interesse, quali la possibilità di considerare un tributo come elemento che concorre a formare la base imponibile di un altro tributo. In materia è intervenuta altresì la Suprema Corte, che, sposando una tesi restrittiva, ha affermato che il citato art. 19 spiegherebbe i propri effetti solamente nell’ambito delle imposte dirette e che la qualificazione pubblicistico-tributaria delle entrate in esame opererebbe non al momento dell’esercizio dell’attività da gioco, ma solamente una volta che i proventi netti «escono» dalla gestione e sono utilizzati dal Comune per le finalità istituzionali. La posizione assunta dalla Corte di Cassazione, tuttavia, non è condivisibile: sono, infatti, diversi gli argomenti a sostegno di un’interpretazione che attribuisca all’art. 19 portata generale e che, conseguentemente, estenda al di fuori del campo delle imposte dirette gli effetti della qualificazione, operata dal legislatore con la disposizione in argomento, delle entrate derivanti ai Comuni di Venezia e Sanremo dalla gestione dei rispettivi casinò
La natura delle entrate delle case da gioco dei Comuni di Venezia e Sanremo
Bagarotto E
2006
Abstract
: Il problema della natura delle entrate derivanti ai Comuni di Venezia e Sanremo dalla gestione delle case da gioco è stato a lungo dibattuto e sembrava essere stato risolto dal legislatore con l’emanazione dell’art. 19 del d.l. n. 318 del 1986, in forza del quale dette entrate debbono considerarsi, «ad ogni effetto» e «fin dalla loro istituzione», di natura pubblicistico-tributaria. Ciononostante, nel tempo sono sorti taluni problemi interpretativi che, seppur riferiti ad un tema assai specifico, coinvolgono questioni di ordine generale di grande interesse, quali la possibilità di considerare un tributo come elemento che concorre a formare la base imponibile di un altro tributo. In materia è intervenuta altresì la Suprema Corte, che, sposando una tesi restrittiva, ha affermato che il citato art. 19 spiegherebbe i propri effetti solamente nell’ambito delle imposte dirette e che la qualificazione pubblicistico-tributaria delle entrate in esame opererebbe non al momento dell’esercizio dell’attività da gioco, ma solamente una volta che i proventi netti «escono» dalla gestione e sono utilizzati dal Comune per le finalità istituzionali. La posizione assunta dalla Corte di Cassazione, tuttavia, non è condivisibile: sono, infatti, diversi gli argomenti a sostegno di un’interpretazione che attribuisca all’art. 19 portata generale e che, conseguentemente, estenda al di fuori del campo delle imposte dirette gli effetti della qualificazione, operata dal legislatore con la disposizione in argomento, delle entrate derivanti ai Comuni di Venezia e Sanremo dalla gestione dei rispettivi casinòI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.