Il quadrimestre che si è appena concluso è stato caratterizzato prevalentemente dal dibattito, mai sopito, sull’opportunità di procedere a ineludibili e stringenti esigenze di riformare, uniformando, la legislazione elettorale in senso stretto per l’elezione dei deputati e dei senatori, in vista dell’ormai prossimo rinnovo dei due rami del Parlamento. Il confronto politico parlamentare ha visto le forze politiche confrontarsi in maniera serrata, senza che le medesime si siano reciprocamente accusate su chi avesse la responsabilità in ordine alla definitiva approvazione della legge elettorale. Nonostante ciò, si è giunti, contro ogni previsione, alla determinazione di una formula elettorale di tipo misto, prevalentemente proporzionale, caratterizzata in larga parte da collegi uninominali e da un numero inferiore di collegi plurinominali, sia per quanto riguarda la Camera bassa, sia per quanto riguarda la Camera alta. Innanzitutto, in entrambi i rami del Parlamento è previsto che i partiti e i gruppi politici organizzati possano presentare le rispettive candidature sia come liste singole ovvero reciprocamente organizzati in coalizioni uniche a livello nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 14-bis del Dpr n. 361/1957. Sono previste una serie di soglie di sbarramento, sia per la Camera sia per il Senato per liste singole che si presentano da sole e per quelle che sono parte di coalizione. Nello specifico, per la Camera dei deputati è previsto uno sbarramento a livello nazionale pari al 3 per cento per le singole liste, mentre per le coalizioni pari al 10 per cento, che scatta nel momento in cui almeno una lista della coalizione consegua il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale. Nell’ipotesi in cui siano presenti minoranze linguistiche espressamente tutelate dal rispettivo Statuto regionale ovvero da norme di attuazione, la soglia prevista è pari al 20 per cento a livello regionale o è necessario che siano eletti almeno due candidati nei collegi uninominali. […]
L’esodo della XVII legislatura: tra riforma della legge elettorale e scioglimento delle Camere, l’Italia verso il voto
Giuliaserena Stegher
;
2017
Abstract
Il quadrimestre che si è appena concluso è stato caratterizzato prevalentemente dal dibattito, mai sopito, sull’opportunità di procedere a ineludibili e stringenti esigenze di riformare, uniformando, la legislazione elettorale in senso stretto per l’elezione dei deputati e dei senatori, in vista dell’ormai prossimo rinnovo dei due rami del Parlamento. Il confronto politico parlamentare ha visto le forze politiche confrontarsi in maniera serrata, senza che le medesime si siano reciprocamente accusate su chi avesse la responsabilità in ordine alla definitiva approvazione della legge elettorale. Nonostante ciò, si è giunti, contro ogni previsione, alla determinazione di una formula elettorale di tipo misto, prevalentemente proporzionale, caratterizzata in larga parte da collegi uninominali e da un numero inferiore di collegi plurinominali, sia per quanto riguarda la Camera bassa, sia per quanto riguarda la Camera alta. Innanzitutto, in entrambi i rami del Parlamento è previsto che i partiti e i gruppi politici organizzati possano presentare le rispettive candidature sia come liste singole ovvero reciprocamente organizzati in coalizioni uniche a livello nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 14-bis del Dpr n. 361/1957. Sono previste una serie di soglie di sbarramento, sia per la Camera sia per il Senato per liste singole che si presentano da sole e per quelle che sono parte di coalizione. Nello specifico, per la Camera dei deputati è previsto uno sbarramento a livello nazionale pari al 3 per cento per le singole liste, mentre per le coalizioni pari al 10 per cento, che scatta nel momento in cui almeno una lista della coalizione consegua il 3 per cento dei voti validi a livello nazionale. Nell’ipotesi in cui siano presenti minoranze linguistiche espressamente tutelate dal rispettivo Statuto regionale ovvero da norme di attuazione, la soglia prevista è pari al 20 per cento a livello regionale o è necessario che siano eletti almeno due candidati nei collegi uninominali. […]I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.