Misurandosi con la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando), la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la scelta legislativa di limitare l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 70 ss. c.p.p. all’ipotesi in cui la cosciente partecipazione dell’imputato al procedimento penale sia pregiudicata da una infermità mentale. La possibilità di sospendere quest’ultimo, prevedendo verifiche semestrali sullo stato di salute, o di disporre il proscioglimento, a seconda che la patologia accertata risulti o no irreversibile, deve operare anche qualora l’imputato sia affetto da una infermità di natura fisica che comprometta le facoltà funzionali all’esercizio dell’autodifesa.
ESTESA L'ALTERNATIVA TRA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE E PROSCIOGLIMENTO ALLO STATO "PSICOFISICO" CHE IMPEDISCE LA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE DELL'IMPUTATO
Gabrielli, Chiara
2023
Abstract
Misurandosi con la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando), la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la scelta legislativa di limitare l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 70 ss. c.p.p. all’ipotesi in cui la cosciente partecipazione dell’imputato al procedimento penale sia pregiudicata da una infermità mentale. La possibilità di sospendere quest’ultimo, prevedendo verifiche semestrali sullo stato di salute, o di disporre il proscioglimento, a seconda che la patologia accertata risulti o no irreversibile, deve operare anche qualora l’imputato sia affetto da una infermità di natura fisica che comprometta le facoltà funzionali all’esercizio dell’autodifesa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.