Il contributo intende fornire un’analisi critica dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale emessa dal Tribunale di Bologna nel luglio 2023, con cui la Corte di Giustizia dell’Unione europea viene chiamata a dirimere i dubbi sulla compatibilità delle sanzioni penali per il favoreggiamento dell’ingresso e transito irregolare derivanti dall’art. 12 TU e dalla combinazione della direttiva 2002/90 e dalla decisione quadro 2002/946/GAI con il principio di proporzionalità sancito all’art. 52, par. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea. Dopo aver illustrato la questione – concernente nello specifico la legittimità di siffatte scelte incriminatrici in relazione alle c.d. condotte “umanitarie” poste in essere in favore dello straniero –, e condiviso l’impianto argomentativo dell’ordinanza di rimessione, l’Autore propone due ulteriori profili di illegittimità della normativa eurounitaria, che la Corte di Giustizia dovrebbe valutare ex officio: la non necessità/sproporzione delle scelte di criminalizzazione ex art. 83, par. 2 TFUE ed il mancato rispetto del principio di legalità ex art. 49, par. 1 della Carta. L’analisi si conclude con qualche considerazione de lege ferenda, in relazione alla recentissima proposta di direttiva in materia di migrant smuggling che non appare, al momento, risolutiva in relazione alle questioni sollevate con il rinvio pregiudiziale

Il delit de solidarité davanti alla Corte di Giustizia: il caso Kinshasa come game changer per le politiche migratorie europee

Lorenzo Bernardini
2024

Abstract

Il contributo intende fornire un’analisi critica dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale emessa dal Tribunale di Bologna nel luglio 2023, con cui la Corte di Giustizia dell’Unione europea viene chiamata a dirimere i dubbi sulla compatibilità delle sanzioni penali per il favoreggiamento dell’ingresso e transito irregolare derivanti dall’art. 12 TU e dalla combinazione della direttiva 2002/90 e dalla decisione quadro 2002/946/GAI con il principio di proporzionalità sancito all’art. 52, par. 1 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea. Dopo aver illustrato la questione – concernente nello specifico la legittimità di siffatte scelte incriminatrici in relazione alle c.d. condotte “umanitarie” poste in essere in favore dello straniero –, e condiviso l’impianto argomentativo dell’ordinanza di rimessione, l’Autore propone due ulteriori profili di illegittimità della normativa eurounitaria, che la Corte di Giustizia dovrebbe valutare ex officio: la non necessità/sproporzione delle scelte di criminalizzazione ex art. 83, par. 2 TFUE ed il mancato rispetto del principio di legalità ex art. 49, par. 1 della Carta. L’analisi si conclude con qualche considerazione de lege ferenda, in relazione alla recentissima proposta di direttiva in materia di migrant smuggling che non appare, al momento, risolutiva in relazione alle questioni sollevate con il rinvio pregiudiziale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2732691
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