Commento alla sentenza costituzionale n. 93 del 2024, che decide la questione di legittimità sollevata da un giudice per le indagini preliminari chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione per particolare tenuità, avendo già in precedenza respinto una richiesta di emissione di decreto penale di condanna. Il giudice manifestava l’intenzione di astenersi ma vedeva respinta la propria richiesta dal presidente del Tribunale, con la poco convincente motivazione secondo cui l’incompatibilità a decidere il giudizio di opposizione « non sussiste neppure nei casi di declaratoria di nullità del decreto di archiviazione ». Decideva allora di investire la Corte costituzionale, ravvisando nella circostanza di essersi già pronunciato sulla richiesta di decreto penale, respingendola e prospettando al p.m. la rinuncia ad agire per particolare tenuità del fatto, avesse prodotto in lui un « deficit di terzietà » che gli impediva di esprimersi sulla nuova istanza del p.m. e sull’opposizione della persona offesa senza entrare in conflitto — non superabile per via interpretativa — con le prescrizioni dell’art. 111 comma 2 Cost. e dell’art. 6 par. 1 C.e.d.u., cui l’art. 117 comma 1 Cost. conferisce rilevanza primaria, nonché con gli artt. 3 e 24 comma 2 Cost.

Il g.i.p. investito della richiesta di decreto penale di condanna che restituisce gli atti al p.m. affinché chieda l’archiviazione per particolare tenuità del fatto è incompatibile a giudicare sull’opposizione dell’offeso: quando il dubbio attiene non alle conseguenze ma alle premesse

Gabrielli, Chiara
2024

Abstract

Commento alla sentenza costituzionale n. 93 del 2024, che decide la questione di legittimità sollevata da un giudice per le indagini preliminari chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione per particolare tenuità, avendo già in precedenza respinto una richiesta di emissione di decreto penale di condanna. Il giudice manifestava l’intenzione di astenersi ma vedeva respinta la propria richiesta dal presidente del Tribunale, con la poco convincente motivazione secondo cui l’incompatibilità a decidere il giudizio di opposizione « non sussiste neppure nei casi di declaratoria di nullità del decreto di archiviazione ». Decideva allora di investire la Corte costituzionale, ravvisando nella circostanza di essersi già pronunciato sulla richiesta di decreto penale, respingendola e prospettando al p.m. la rinuncia ad agire per particolare tenuità del fatto, avesse prodotto in lui un « deficit di terzietà » che gli impediva di esprimersi sulla nuova istanza del p.m. e sull’opposizione della persona offesa senza entrare in conflitto — non superabile per via interpretativa — con le prescrizioni dell’art. 111 comma 2 Cost. e dell’art. 6 par. 1 C.e.d.u., cui l’art. 117 comma 1 Cost. conferisce rilevanza primaria, nonché con gli artt. 3 e 24 comma 2 Cost.
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