Escludendo la natura sostanzialmente penale delle sanzioni previste dall’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 la Corte costituzionale respinge la questione di legittimità sollevata a carico dell’art. 64 c.p.p., là dove non prevede la formulazione degli avvisi sul diritto al silenzio nei confronti del consuma- tore di stupefacenti ascoltato nel procedimento penale a carico dello spacciatore. Il problema della tutela effettiva dei diritti di chi va incontro all’applicazione di sanzioni amministrativo-punitive, tuttavia, resta sullo sfondo e impone di interrogarsi sugli standard da adoperare per assicurare il diritto al silenzio di questi soggetti dentro e fuori dal procedimento penale.
Non si amplia l’ambito operativo del diritto al silenzio. Niente avvisi ex art. 64 c.p.p. al consumatore di sostanze stupefacenti ascoltato nel procedimento penale
Andrea Zampini
2022
Abstract
Escludendo la natura sostanzialmente penale delle sanzioni previste dall’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 la Corte costituzionale respinge la questione di legittimità sollevata a carico dell’art. 64 c.p.p., là dove non prevede la formulazione degli avvisi sul diritto al silenzio nei confronti del consuma- tore di stupefacenti ascoltato nel procedimento penale a carico dello spacciatore. Il problema della tutela effettiva dei diritti di chi va incontro all’applicazione di sanzioni amministrativo-punitive, tuttavia, resta sullo sfondo e impone di interrogarsi sugli standard da adoperare per assicurare il diritto al silenzio di questi soggetti dentro e fuori dal procedimento penale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.