Secondo le Sezioni unite non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura. L'autore analizza la decisione, soffermandosi sulle criticità della riforma medio tempore intervenuta.

Rivalutazione della pericolosità all’esito dello stato di detenzione e conseguenze sulla configurabilità del delitto di cui all’art. 75 d.lg. n. 159/2011

zampini andrea
2019

Abstract

Secondo le Sezioni unite non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura. L'autore analizza la decisione, soffermandosi sulle criticità della riforma medio tempore intervenuta.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2745786
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