a) La possibilità di scindere, su istanza di parte, il giudizio sull’an e sul quantum. L’art. 278, comma 1º, c.p.c. prevede che, nell’ambito di un giudizio per risarcimento danni, il giudice possa, su istanza di parte, scindere la pronuncia sull’an da quella sul quantum nell’ambito del medesimo giudizio, quando, proposta in origine una domanda di condanna volta ad accertare l’esistenza di un diritto e la liquidazione di una somma, la situazione probatoria consigli di provvedere intanto con una sentenza non definitiva che accerti la sussistenza dell’an, rinviando poi la liquidazione del quantum alla prosecuzione dello stesso giudizio. b) La scindibilità d’ufficio del giudizio sull’an debeatur da quello sul quantum debeatur. La Corte di cassazione consente al giudice, nell’ambito di un giudizio per risarcimento danni, di scindere d’ufficio, anziché su istanza di parte come previsto dall’art. 278, comma 1º, c.p.c., la pronuncia sull’an da quella sul quantum, cioè il profilo della sussistenza del diritto dal profilo risarcitorio, rinviando quest’ultimo ad una fase successiva del medesimo giudizio. c) Spunti di riflessione. La sentenza annotata si espone a rilievi critici non solo rispetto al tenore letterale dell’art. 278, comma 1º, c.p.c., al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e alla regola dell’onere della prova, ma anche sotto il profilo di una tutela efficace del convenuto sul piano sostanziale e processuale.

Appunti sulla scindibilità d'ufficio dell'an debeatur dal quantum debeatur

matteo pacilli
2012

Abstract

a) La possibilità di scindere, su istanza di parte, il giudizio sull’an e sul quantum. L’art. 278, comma 1º, c.p.c. prevede che, nell’ambito di un giudizio per risarcimento danni, il giudice possa, su istanza di parte, scindere la pronuncia sull’an da quella sul quantum nell’ambito del medesimo giudizio, quando, proposta in origine una domanda di condanna volta ad accertare l’esistenza di un diritto e la liquidazione di una somma, la situazione probatoria consigli di provvedere intanto con una sentenza non definitiva che accerti la sussistenza dell’an, rinviando poi la liquidazione del quantum alla prosecuzione dello stesso giudizio. b) La scindibilità d’ufficio del giudizio sull’an debeatur da quello sul quantum debeatur. La Corte di cassazione consente al giudice, nell’ambito di un giudizio per risarcimento danni, di scindere d’ufficio, anziché su istanza di parte come previsto dall’art. 278, comma 1º, c.p.c., la pronuncia sull’an da quella sul quantum, cioè il profilo della sussistenza del diritto dal profilo risarcitorio, rinviando quest’ultimo ad una fase successiva del medesimo giudizio. c) Spunti di riflessione. La sentenza annotata si espone a rilievi critici non solo rispetto al tenore letterale dell’art. 278, comma 1º, c.p.c., al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e alla regola dell’onere della prova, ma anche sotto il profilo di una tutela efficace del convenuto sul piano sostanziale e processuale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11576/2748176
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