Prendendo le mosse dal commento alla sentenza costituzionale n. 173 del 2024, il contributo analizza le recenti vicende normative che hanno interessato la disciplina del divieto di avvicinamento con ricorso al braccialetto elettronico, fondamentale strumento di risposta alla violenza di genere. L’autore analizza le ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale a considerare legittimi il limite legale minimo di 500 metri di distanza tra indagato e vittima e la disciplina che consente al giudice di rispondere con l’«applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi» all’impossibilità tecnica di ricorrere allo strumento di controllo (art. 282-ter c.p.p.). È inoltre affrontato l’impatto sulla materia del d.l. n. 178 del 2024, convertito dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4. In particolare, l’introduzione dell’art. 97-ter disp. att. c.p.p. comporta alcune precisazioni procedimentali relative all’accertamento della fattibilità tecnica del controllo elettronico, ma infittisce vecchi interrogativi e solleva nuovi dubbi interpretativi. In particolare, l’autore tenta di misurare l’aderenza delle norme attualmente vigenti in materia di braccialetto elettronico al principio della domanda cautelare, considerato che quelle relative all’obbligatorietà del ricorso allo strumento e quelle relative all’aggravamento delle misure sembrano proseguirne il processo di lenta erosione, attribuendo al giudice il potere di incidere officiosamente e in peius sul trattamento cautelare.
UNA PRONUNCIA DI “COSTITUZIONALITÀ” E NUOVE PROSPETTIVE NORMATIVE PER IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO CON BRACCIALETTO ELETTRONICO
Zampini, Andrea
In corso di stampa
Abstract
Prendendo le mosse dal commento alla sentenza costituzionale n. 173 del 2024, il contributo analizza le recenti vicende normative che hanno interessato la disciplina del divieto di avvicinamento con ricorso al braccialetto elettronico, fondamentale strumento di risposta alla violenza di genere. L’autore analizza le ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale a considerare legittimi il limite legale minimo di 500 metri di distanza tra indagato e vittima e la disciplina che consente al giudice di rispondere con l’«applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi» all’impossibilità tecnica di ricorrere allo strumento di controllo (art. 282-ter c.p.p.). È inoltre affrontato l’impatto sulla materia del d.l. n. 178 del 2024, convertito dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4. In particolare, l’introduzione dell’art. 97-ter disp. att. c.p.p. comporta alcune precisazioni procedimentali relative all’accertamento della fattibilità tecnica del controllo elettronico, ma infittisce vecchi interrogativi e solleva nuovi dubbi interpretativi. In particolare, l’autore tenta di misurare l’aderenza delle norme attualmente vigenti in materia di braccialetto elettronico al principio della domanda cautelare, considerato che quelle relative all’obbligatorietà del ricorso allo strumento e quelle relative all’aggravamento delle misure sembrano proseguirne il processo di lenta erosione, attribuendo al giudice il potere di incidere officiosamente e in peius sul trattamento cautelare.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.