Ho la possibilità, in questa sede, di riprendere e completare alcuni miei studi che hanno riguardato le norme giuridico-sacrali e gli atti necessari a dedicare strutture e oggetti alle divinità titolari di un culto. Grazie alla dedica queste res divenivano giuridicamente sacrae ed erano pertanto sottoposte al ius divinum il quale prevedeva l’impossibilità che esse fossero oggetto di commercio tra gli uomini. Non era inoltre consentito, attraverso l’applicazione di vere e proprie leges sacrzae, il loro spostamento al di fuori dei limiti del santuario, a meno che non si verificassero determinate condizioni che prevedevano l’intervento di sacerdoti specializzati nell’interpretazione della volontà della divinità titolare del culto. Tra queste condizioni vi era l’eventualità che una folgore colpisse il perimetro sacro: ciò comportava, infatti, la necessità che gli aruspici si esprimessero sul piaculum necessario a ripristinare il buon rapporto con il dio/la dea che abitava quel luogo. Gli scavi effettuati nel santuario di San Casciano dei Bagni, al di là dell’eccezionalità dei ritrovamenti, permettono una lettura di alcuni atti giuridico-sacrali basata non soltanto sull’analisi delle fonti letterarie, ma anche su quella degli oggetti e delle iscrizioni che essi conservano nonché sull’osservazione della loro deposizione rituale. Deposizioni rituali avvenute in seguito a decisioni che si sono certamente basate sia sulle indicazioni espresse al fine di seppellire una folgore (fulgur conditum), sia in conseguenza delle normali procedure messe in atto quando il santuario venne ricostruito e ridedicato.
Res sacrae per il santuario di San Casciano dei Bagni
Fabio Cavallero
2025
Abstract
Ho la possibilità, in questa sede, di riprendere e completare alcuni miei studi che hanno riguardato le norme giuridico-sacrali e gli atti necessari a dedicare strutture e oggetti alle divinità titolari di un culto. Grazie alla dedica queste res divenivano giuridicamente sacrae ed erano pertanto sottoposte al ius divinum il quale prevedeva l’impossibilità che esse fossero oggetto di commercio tra gli uomini. Non era inoltre consentito, attraverso l’applicazione di vere e proprie leges sacrzae, il loro spostamento al di fuori dei limiti del santuario, a meno che non si verificassero determinate condizioni che prevedevano l’intervento di sacerdoti specializzati nell’interpretazione della volontà della divinità titolare del culto. Tra queste condizioni vi era l’eventualità che una folgore colpisse il perimetro sacro: ciò comportava, infatti, la necessità che gli aruspici si esprimessero sul piaculum necessario a ripristinare il buon rapporto con il dio/la dea che abitava quel luogo. Gli scavi effettuati nel santuario di San Casciano dei Bagni, al di là dell’eccezionalità dei ritrovamenti, permettono una lettura di alcuni atti giuridico-sacrali basata non soltanto sull’analisi delle fonti letterarie, ma anche su quella degli oggetti e delle iscrizioni che essi conservano nonché sull’osservazione della loro deposizione rituale. Deposizioni rituali avvenute in seguito a decisioni che si sono certamente basate sia sulle indicazioni espresse al fine di seppellire una folgore (fulgur conditum), sia in conseguenza delle normali procedure messe in atto quando il santuario venne ricostruito e ridedicato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


